Sentenza 468/1991 (ECLI:IT:COST:1991:468)
Massima numero 17711
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/12/1991; Decisione del
16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Titolo
SENT. 468/91 C. CONSIGLIO REGIONALE - POTERI ESERCITABILI NELLA FASE CONCLUSIVA DELLA LEGISLATURA - AFFIEVOLIMENTO - POSSIBILITA' DI RIAPPROVARE LEGGI IN SEGUITO A RINVIO GOVERNATIVO - CONDIZIONI.
SENT. 468/91 C. CONSIGLIO REGIONALE - POTERI ESERCITABILI NELLA FASE CONCLUSIVA DELLA LEGISLATURA - AFFIEVOLIMENTO - POSSIBILITA' DI RIAPPROVARE LEGGI IN SEGUITO A RINVIO GOVERNATIVO - CONDIZIONI.
Testo
La norma contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (sulla elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario), per la quale i Consigli regionali "esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione", dev'essere interpretata in armonia con la norma contenuta nel comma precedente, per la quale gli stessi Consigli regionali durano in carica cinque anni. Cio' significa che, se i Consigli sono abilitati a svolgere tutte le funzioni loro spettanti fino al quarantaseiesimo giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni ai fini del loro rinnovo, dopo tale data e fino alla loro cessazione essi dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensita' di poteri, a quella degli organi legislativi in "prorogatio". Sicche', ove l'atto legislativo rinviato dal Governo fosse ragionevolmente ritenuto dal legislatore regionale come ricomprensibile fra gli atti indifferibili e necessari permessi in regime di scadenza della legislatura, esso potrebbe essere riapprovato dal Consiglio regionale, ai sensi e ai fini dell'art. 127 della Costituzione, nel corso degli ultimi quarantacinque giorni di permanenza in carica del Consiglio stesso.
La norma contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (sulla elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario), per la quale i Consigli regionali "esercitano le loro funzioni fino al quarantaseiesimo giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione", dev'essere interpretata in armonia con la norma contenuta nel comma precedente, per la quale gli stessi Consigli regionali durano in carica cinque anni. Cio' significa che, se i Consigli sono abilitati a svolgere tutte le funzioni loro spettanti fino al quarantaseiesimo giorno antecedente al giorno fissato per le elezioni ai fini del loro rinnovo, dopo tale data e fino alla loro cessazione essi dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensita' di poteri, a quella degli organi legislativi in "prorogatio". Sicche', ove l'atto legislativo rinviato dal Governo fosse ragionevolmente ritenuto dal legislatore regionale come ricomprensibile fra gli atti indifferibili e necessari permessi in regime di scadenza della legislatura, esso potrebbe essere riapprovato dal Consiglio regionale, ai sensi e ai fini dell'art. 127 della Costituzione, nel corso degli ultimi quarantacinque giorni di permanenza in carica del Consiglio stesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 17/02/1968
n. 108
art. 3
co. 2