Sentenza 469/1991 (ECLI:IT:COST:1991:469)
Massima numero 17784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
16/12/1991; Decisione del
16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
17785
Titolo
SENT. 469/91 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ADDETTI AL TRASPORTO PUBBLICO (NELLA SPECIE: AZIENDA TRASPORTI DEL COMUNE DI MODENA) - RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE CONSENTITO SOLO A DOMANDA E CON LIQUIDAZIONE DELLA SOLA PENSIONE SUPPLEMENTARE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI LAVORATORI - GIUSTIFICAZIONE - SISTEMA PREVIDENZIALE AUTONOMO E DISTINTO DA QUELLO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 469/91 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ADDETTI AL TRASPORTO PUBBLICO (NELLA SPECIE: AZIENDA TRASPORTI DEL COMUNE DI MODENA) - RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE CONSENTITO SOLO A DOMANDA E CON LIQUIDAZIONE DELLA SOLA PENSIONE SUPPLEMENTARE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI LAVORATORI - GIUSTIFICAZIONE - SISTEMA PREVIDENZIALE AUTONOMO E DISTINTO DA QUELLO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto attua un sistema previdenziale del tutto autonomo e distinto sia da quello dell'assicurazione generale obbligatoria, sia da quello dei dipendenti del settore pubblico, al quale la categoria degli autoferrotranvieri e' estranea, data la natura privatistica del rapporto di lavoro. Pertanto l'aver previsto che per il suddetto personale il servizio militare di leva sia riscattabile a domanda e solo per la liquidazione di una pensione supplementare, non viola il principio di eguaglianza ne' quello di razionalita', a parte che, da un confronto globale dei diversi sistemi non solo non si evince un trattamento complessivo sensibilmente sperequato a danno di una categoria di lavoratori, ma anzi risulta che il trattamento erogato dal Fondo speciale per gli autoferrotranvieri e' complessivamente piu' favorevole. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889).
Il fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto attua un sistema previdenziale del tutto autonomo e distinto sia da quello dell'assicurazione generale obbligatoria, sia da quello dei dipendenti del settore pubblico, al quale la categoria degli autoferrotranvieri e' estranea, data la natura privatistica del rapporto di lavoro. Pertanto l'aver previsto che per il suddetto personale il servizio militare di leva sia riscattabile a domanda e solo per la liquidazione di una pensione supplementare, non viola il principio di eguaglianza ne' quello di razionalita', a parte che, da un confronto globale dei diversi sistemi non solo non si evince un trattamento complessivo sensibilmente sperequato a danno di una categoria di lavoratori, ma anzi risulta che il trattamento erogato dal Fondo speciale per gli autoferrotranvieri e' complessivamente piu' favorevole. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte