Sentenza 469/1991 (ECLI:IT:COST:1991:469)
Massima numero 17785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  16/12/1991;  Decisione del  16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Massime associate alla pronuncia:  17784


Titolo
SENT. 469/91 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ADDETTI AL TRASPORTO PUBBLICO (NELLA SPECIE: AZIENDA TRASPORTI DEL COMUNE DI MILANO) - RISCATTO DEL SERVIZIO MILITARE CONSENTITO SOLO A DOMANDA E CON LIQUIDAZIONE DELLA SOLA PENSIONE SUPPLEMENTARE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI DIRITTI COSTITUZIONALMENTE GARANTITI DEL LAVORATORE CHIAMATO AL SERVIZIO MILITARE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 52, secondo comma, della Costituzione garantisce al lavoratore chiamato ad adempiere il servizio militare la conservazione del posto e il computo del periodo di permanenza sotto le armi nell'anzianita' di lavoro a tutti i suoi effetti. Non garantisce, invece, la conservazione della retribuzione e il computo del periodo di servizio militare nell'anzianita' contributiva ai fini del trattamento di pensione. Non e' dunque in contrasto con il precetto costituzionale l'aver il legislatore previsto, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che il servizio militare sia riscattabile solo a domanda e solo per la liquidazione di una pensione supplementare. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 52, comma secondo, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 52  co. 2

Altri parametri e norme interposte