Sentenza 470/1991 (ECLI:IT:COST:1991:470)
Massima numero 17842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  16/12/1991;  Decisione del  16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 470/91. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - RITO ABBREVIATO - GIUDIZIO DI APPELLO - RIASSUNZIONE DI PROVE GIA' ACQUISITE O NUOVE PROVE - RITENUTA IMPOSSIBILITA' - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE ALLA SOLA LEGGE E DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A INESATTA INTERPRETAZIONE DELLE NORME IMPUGNATE - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Riguardo alla disciplina transitoria della fase di appello del giudizio abbreviato, in virtu' dei rinvii dell'art. 247 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, all'art. 443 cod. proc. pen., e di questo, attraverso l'art. 599, all'art. 603 stesso codice, pur essendo impossibile un rinnovo di istruzione dibattimentale, che la natura di decisione "allo stato degli atti" propria del giudizio abbreviato preclude gia' in primo grado, e' da ritenersi che il giudice d'appello ben possa, se lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione, assumere di ufficio nuove prove o riassumere prove gia' acquisite agli atti. Va quindi respinta la eccezione di incostituzionalita' avanzata sull'erroneo presupposto interpretativo che cio' non fosse consentito. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247, primo e secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 101, cpv., e 111, primo comma, Cost.). - Conforme, riguardo alla interpretazione delle norme impugnate: Cassazione, II Sez. pen., 31 maggio 1991, n. 10022.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte