Ordinanza 472/1991 (ECLI:IT:COST:1991:472)
Massima numero 17716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
16/12/1991; Decisione del
16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 472/91. ARMI - DETENZIONE DI ARMA GIOCATTOLO PRIVA DEL TAPPO ROSSO OCCLUDENTE LA CANNA - EQUIPARAZIONE "QUOAD POENAM" ALLE (RITENUTE) PIU' GRAVI FATTISPECIE DI PORTO IN LUOGO PUBBLICO DELLA STESSA ARMA GIOCATTOLO E DI PORTO ABUSIVO DI ARMA COMUNE DA SPARO - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 472/91. ARMI - DETENZIONE DI ARMA GIOCATTOLO PRIVA DEL TAPPO ROSSO OCCLUDENTE LA CANNA - EQUIPARAZIONE "QUOAD POENAM" ALLE (RITENUTE) PIU' GRAVI FATTISPECIE DI PORTO IN LUOGO PUBBLICO DELLA STESSA ARMA GIOCATTOLO E DI PORTO ABUSIVO DI ARMA COMUNE DA SPARO - "IUS SUPERVENIENS" - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua dell'art. 2, l. 21 febbraio 1990, n. 36, in base al quale non risulta piu' punibile la mera detenzione di arma giocattolo priva del tappo rosso. - Su identica questione, allora esaminata nel merito, nell'ambito della precedente legislazione, e dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata: S. n. 171/1986 e ord. nn. 637/1987 e 806/1988.
Restituzione degli atti al giudice a quo affinche' provveda al riesame della rilevanza della questione alla stregua dell'art. 2, l. 21 febbraio 1990, n. 36, in base al quale non risulta piu' punibile la mera detenzione di arma giocattolo priva del tappo rosso. - Su identica questione, allora esaminata nel merito, nell'ambito della precedente legislazione, e dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata: S. n. 171/1986 e ord. nn. 637/1987 e 806/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte