Ordinanza 474/1991 (ECLI:IT:COST:1991:474)
Massima numero 17689
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
16/12/1991; Decisione del
16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 474/91. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE PER CUI IL G.I.P. ABBIA AUTORIZZATO IL DIFFERIMENTO DEL DEPOSITO - MANCATA PREVISIONE DEL DEPOSITO ANCHE QUANDO IL P.M. ABBIA UTILIZZATO LE INTERCETTAZIONI PONENDOLE A BASE DI RICHIESTE AL G.I.P. - DENUNCIATA COMPROMISSIONE, A BENEFICIO DELLA SEGRETEZZA DELLE INDAGINI, DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA, NEL CASO, DAL G.I.P. DOPO AVER GIA' PROVVEDUTO SULLA RICHIESTA DEL P.M. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 474/91. PROCESSO PENALE - INDAGINI PRELIMINARI - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE PER CUI IL G.I.P. ABBIA AUTORIZZATO IL DIFFERIMENTO DEL DEPOSITO - MANCATA PREVISIONE DEL DEPOSITO ANCHE QUANDO IL P.M. ABBIA UTILIZZATO LE INTERCETTAZIONI PONENDOLE A BASE DI RICHIESTE AL G.I.P. - DENUNCIATA COMPROMISSIONE, A BENEFICIO DELLA SEGRETEZZA DELLE INDAGINI, DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA, NEL CASO, DAL G.I.P. DOPO AVER GIA' PROVVEDUTO SULLA RICHIESTA DEL P.M. - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Non e' consentito al giudice 'a quo' sollevare questione di legittimita' costituzionale di una disposizione di legge della quale egli stesso abbia gia' fatto applicazione. Pertanto non puo' il G.I.P., riguardo a intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini preliminari, per le quali sia stato autorizzato il differimento del deposito, contestare (come nella specie) la legittimita' costituzionale della mancata previsione del deposito nell'ipotesi in cui il P.M. le abbia utilizzate a supporto di richieste al G.I.P., dopo che lo stesso G.I.P. abbia, su tali richieste, in base alle intercettazioni, provveduto alla emissione di una misura coercitiva.(Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 268, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. n. 242/1990 e O. n. 243/1991.
Non e' consentito al giudice 'a quo' sollevare questione di legittimita' costituzionale di una disposizione di legge della quale egli stesso abbia gia' fatto applicazione. Pertanto non puo' il G.I.P., riguardo a intercettazioni telefoniche eseguite nel corso delle indagini preliminari, per le quali sia stato autorizzato il differimento del deposito, contestare (come nella specie) la legittimita' costituzionale della mancata previsione del deposito nell'ipotesi in cui il P.M. le abbia utilizzate a supporto di richieste al G.I.P., dopo che lo stesso G.I.P. abbia, su tali richieste, in base alle intercettazioni, provveduto alla emissione di una misura coercitiva.(Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 268, quinto comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. n. 242/1990 e O. n. 243/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte