Ordinanza 475/1991 (ECLI:IT:COST:1991:475)
Massima numero 17693
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
16/12/1991; Decisione del
16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 475/91. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - GIUDIZI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER DANNI CAUSATI A COMUNI O PROVINCE - NUOVA LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI - ESCLUSIONE DELLA RIVALSA, AMMESSA IN PRECEDENZA, NEI CONFRONTI DEGLI EREDI - DENUNCIATA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAZIONALITA', E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., NONCHE' SUI POTERI DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI PUBBLICI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 475/91. RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - GIUDIZI A CARICO DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI PER DANNI CAUSATI A COMUNI O PROVINCE - NUOVA LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI - ESCLUSIONE DELLA RIVALSA, AMMESSA IN PRECEDENZA, NEI CONFRONTI DEGLI EREDI - DENUNCIATA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAZIONALITA', E DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A., NONCHE' SUI POTERI DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI PATRIMONIALI PUBBLICI - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
L'art. 58, quarto comma, legge 8 giugno 1990, n. 142, che esclude dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli eredi la responsabilita' per danni cagionati dal "de cuius" al comune o alla provincia di cui questi era amministratore o dipendente, e' norma di diritto sostanziale, derogatoria degli artt. 752 e 754 cod. civ. e priva di efficacia retroattiva. Tale disposizione e' pertanto inapplicabile al caso oggetto del processo a quo, concernente la responsabilita' di componenti di una giunta comunale, uno dei quali deceduto nel corso del giudizio, prima della entrata in vigore della suindicata legge. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.).
L'art. 58, quarto comma, legge 8 giugno 1990, n. 142, che esclude dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli eredi la responsabilita' per danni cagionati dal "de cuius" al comune o alla provincia di cui questi era amministratore o dipendente, e' norma di diritto sostanziale, derogatoria degli artt. 752 e 754 cod. civ. e priva di efficacia retroattiva. Tale disposizione e' pertanto inapplicabile al caso oggetto del processo a quo, concernente la responsabilita' di componenti di una giunta comunale, uno dei quali deceduto nel corso del giudizio, prima della entrata in vigore della suindicata legge. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, comma quarto, della legge 8 giugno 1990, n. 142 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte