Sentenza 476/1991 (ECLI:IT:COST:1991:476)
Massima numero 17713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
16/12/1991; Decisione del
16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
17714
Titolo
SENT. 476/91 A. COMUNITA' MONTANE - FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI - EROGAZIONE DIRETTA DA PARTE DELLO STATO - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 476/91 A. COMUNITA' MONTANE - FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI - EROGAZIONE DIRETTA DA PARTE DELLO STATO - ASSERITA LESIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' legittima l'erogazione diretta da parte dello Stato di contributi per "il finanziamento dei servizi essenziali" delle Comunita' montane - disposto dall'art. 1, primo comma, lett. a) del d.l. n. 6 del 1991 e, come deve ritenersi, anche dalla lett. b), medesima norma - trattandosi, nella specie, di contributi destinati alle spese per la gestione delle Comunita' stesse, che si risolvono, cioe', in una serie di spese correnti, puramente strumentali rispetto al momento della programmazione e che, evidentemente, non concernono l'attuazione dei piani di sviluppo economico locale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del d.l. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, terzo comma, Cost.).
E' legittima l'erogazione diretta da parte dello Stato di contributi per "il finanziamento dei servizi essenziali" delle Comunita' montane - disposto dall'art. 1, primo comma, lett. a) del d.l. n. 6 del 1991 e, come deve ritenersi, anche dalla lett. b), medesima norma - trattandosi, nella specie, di contributi destinati alle spese per la gestione delle Comunita' stesse, che si risolvono, cioe', in una serie di spese correnti, puramente strumentali rispetto al momento della programmazione e che, evidentemente, non concernono l'attuazione dei piani di sviluppo economico locale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del d.l. 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, terzo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
co. 3
Altri parametri e norme interposte