Sentenza 477/1991 (ECLI:IT:COST:1991:477)
Massima numero 17744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
16/12/1991; Decisione del
16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
17745
Titolo
SENT. 477/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA OVE IL GIUDICE A QUO DEBBA FARE COMUNQUE APPLICAZIONE DELLA NORMA DELLA CUI LEGITTIMITA' SI DUBITA. (NELLA SPECIE NORMA REGOLATRICE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE).
SENT. 477/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA OVE IL GIUDICE A QUO DEBBA FARE COMUNQUE APPLICAZIONE DELLA NORMA DELLA CUI LEGITTIMITA' SI DUBITA. (NELLA SPECIE NORMA REGOLATRICE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE).
Testo
Ai fini della sussistenza della rilevanza della questione e' sufficiente che il giudice a quo dubiti della legittimita' costituzionale della norma (nella specie: art. 444, terzo comma, cod.proc. civ.) che egli - indipendentemente dalle peculiarita' del caso concreto e dalle conseguenze pratiche alle quali potrebbe pervenirsi alla stregua di quella norma - dovrebbe comunque applicare.
Ai fini della sussistenza della rilevanza della questione e' sufficiente che il giudice a quo dubiti della legittimita' costituzionale della norma (nella specie: art. 444, terzo comma, cod.proc. civ.) che egli - indipendentemente dalle peculiarita' del caso concreto e dalle conseguenze pratiche alle quali potrebbe pervenirsi alla stregua di quella norma - dovrebbe comunque applicare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte