Sentenza 477/1991 (ECLI:IT:COST:1991:477)
Massima numero 17745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
16/12/1991; Decisione del
16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Massime associate alla pronuncia:
17744
Titolo
ENT. 477/91 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - CRITERI - RIFERIMENTO AL LUOGO DOVE HA SEDE L'"UFFICIO DELL'ENTE" - RIMESSIONE DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA ALL'ARBITRIO DELL'ENTE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - - DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA LE PARTI CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
ENT. 477/91 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA - INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE TERRITORIALMENTE COMPETENTE - CRITERI - RIFERIMENTO AL LUOGO DOVE HA SEDE L'"UFFICIO DELL'ENTE" - RIMESSIONE DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA ALL'ARBITRIO DELL'ENTE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE - - DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA LE PARTI CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA E SUL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione per "ufficio dell'ente" (previdenziale) cui fare riferimento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a norma dell'art. 444, terzo comma, cod.proc.civ., deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione interna, sia legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi, e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento, e la sua individuazione in concreto va correlata alla sede dell'impresa, nel senso che l'ufficio preso in considerazione dalla norma sara' quello ubicato nella circoscrizione territoriale ove ha sede l'impresa titolare dei rapporti assicurativi di cui si discute. Cosi' esplicitato il parametro di collegamento spaziale sinteticamente (quanto implicitamente) contenuto nel mero riferimento "all'ufficio dell'ente" risultano sufficientemente predeterminate per legge le coordinate di individuazione del giudice territorialmente competente, nel pieno rispetto del principio della precostituzione del giudice, dovendo anche escludersi una disparita' di trattamento fra le parti o un'ostacolo ad agire in giudizio, giacche' il criterio di determinazione della competenza e' ispirato all'interesse generale di avvicinare il processo al luogo ove trovasi la documentazione rilevante. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.). - Sulle norme, di contenuto nettamente diverso da quella in questione, concernenti l'applicazione della legge sull' E.N.P.A.L.S. e, rispettivamente, le controversie di lavoro dei dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato: S. nn. 4/1969 e 117/1990.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione per "ufficio dell'ente" (previdenziale) cui fare riferimento ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente a norma dell'art. 444, terzo comma, cod.proc.civ., deve intendersi quello che, in quanto investito di potere di gestione interna, sia legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi, e conseguentemente a pretenderne giudizialmente il pagamento, e la sua individuazione in concreto va correlata alla sede dell'impresa, nel senso che l'ufficio preso in considerazione dalla norma sara' quello ubicato nella circoscrizione territoriale ove ha sede l'impresa titolare dei rapporti assicurativi di cui si discute. Cosi' esplicitato il parametro di collegamento spaziale sinteticamente (quanto implicitamente) contenuto nel mero riferimento "all'ufficio dell'ente" risultano sufficientemente predeterminate per legge le coordinate di individuazione del giudice territorialmente competente, nel pieno rispetto del principio della precostituzione del giudice, dovendo anche escludersi una disparita' di trattamento fra le parti o un'ostacolo ad agire in giudizio, giacche' il criterio di determinazione della competenza e' ispirato all'interesse generale di avvicinare il processo al luogo ove trovasi la documentazione rilevante. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.). - Sulle norme, di contenuto nettamente diverso da quella in questione, concernenti l'applicazione della legge sull' E.N.P.A.L.S. e, rispettivamente, le controversie di lavoro dei dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato: S. nn. 4/1969 e 117/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte