Giudice rimettente - Giudice istruttore nell'ambito del giudizio per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Legittimazione a censurare la norma che impone l'obbligo di trasmissione degli atti al titolare dell'azione disciplinare - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di legittimazione del giudice a quo, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015. Benché le cause previste dalla legge n. 117 del 1988 siano devolute al tribunale in composizione collegiale (art. 50-bis, primo comma, n. 7, cod. proc. civ.), non è implausibile la tesi del rimettente secondo la quale - una volta svincolata dal vaglio di ammissibilità e collegata alla semplice proposizione della domanda risarcitoria - la trasmissione degli atti al titolare dell'azione disciplinare dovrebbe essere disposta dal giudice istruttore, in quanto assegnatario del procedimento, donde la sua legittimazione a censurare, sul piano della legittimità costituzionale, la norma dalla quale il relativo obbligo deriva.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi civili attribuiti al tribunale in composizione collegiale, il giudice istruttore non può sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme da applicare per la definizione della controversia, la cui identificazione e valutazione spetta al collegio, ma può bene sollevare questioni relative a norme che egli stesso debba applicare per adottare provvedimenti attribuiti alla sua competenza. (Precedenti citati: sentenze n. 204 del 1997 e n. 84 del 1996; ordinanze n. 266 del 2014, n. 552 del 2000 e n. 295 del 1996).