Ordinanza 480/1991 (ECLI:IT:COST:1991:480)
Massima numero 17799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  16/12/1991;  Decisione del  16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 480/91. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ASSENZA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA PER ADESIONE AD UNO SCIOPERO DI CATEGORIA - RITENUTA NECESSITA', CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA, DELLA NOMIMA DI UN DIFENSORE DI UFFICIO - QUESTIONE SOLLEVATA NEI CONFRONTI DI NORMA NON APPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Nel caso in cui - come nel giudizio a quo - l'imputato sia rimasto privo del difensore di fiducia per avere questi aderito ad una astensione dalle udienze proclamata dal foro locale, trova applicazione non il primo comma dell'art. 97 cod.proc.pen. - che per altre situazioni (definitivo venir meno dell'assistenza fiduciaria per revoca, rinuncia, morte ecc.) prevede la nomina di un difensore di ufficio - ma il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui quando il difensore di fiducia "non e' stato reperito, non e' comparso o ha abbandonato la difesa", il giudice o il pubblico ministero designano in sua vece un "sostituto" immediatamente reperibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 97, primo comma, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte