Ordinanza 481/1991 (ECLI:IT:COST:1991:481)
Massima numero 17715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  16/12/1991;  Decisione del  16/12/1991
Deposito del 19/12/1991; Pubblicazione in G. U. 24/12/1991
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 481/91. AMNISTIA E INDULTO - NON CONCEDIBILITA' PER IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA AGGRAVATA COMMESSO IN OCCASIONE DI SCIOPERI O MANIFESTAZIONI SINDACALI (C.D. PICCHETTAGGIO) - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO STABILITO PER IL (RITENUTO) ANALOGO REATO DI "BLOCCO STRADALE" INCLUSO NEL PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La diversita' del bene giuridico tutelato dalle due fattispecie in raffronto - interesse alla libera circolazione nel reato di "blocco stradale" e interesse alla liberta' di autodeterminazione della persona nel reato di "violenza privata aggravata" - giustifica la diversa valutazione politico sociale in base alla quale, e quindi non arbitrariamente, il secondo, a differenza del primo, non e' stato incluso nell'amnistia. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, n. 25, legge 11 aprile 1990, n. 73, e 3, primo comma, n. 25, d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, sollevata in riferimento all'art. 3, Cost.). - Sulla esclusiva competenza del legislatore in ordine alla scelta fra reati amnistiabili e non: S. nn. 175/1971, 4/1974, 214/1975 e 59/1980; ord. nn. 441/1987 e 628/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte