Sentenza 169/2021 (ECLI:IT:COST:2021:169)
Massima numero 44144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  27/05/2021;  Decisione del  27/05/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44143  44145  44146


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione plausibile del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015. Benché il giudice istruttore non abbia alcuna competenza rispetto all'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, nella prospettiva ermeneutica del rimettente la rimozione dell'obbligo di esercizio dell'azione disciplinare per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale travolgerebbe automaticamente anche l'obbligo - ad esso "servente" - di trasmissione degli atti al procuratore generale presso la Corte di cassazione, posto altrimenti a carico del rimettente stesso. (Precedenti citati: sentenze n. 96 del 2020 e n. 109 del 2017).

Atti oggetto del giudizio

legge  13/04/1988  n. 117  art. 9  co. 1

legge  27/02/2015  n. 18  art. 6  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte