Sentenza 482/1991 (ECLI:IT:COST:1991:482)
Massima numero 17805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 482/91 E. ENERGIA (FONTI DI) - ACQUE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PROCEDURE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI E DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - DISCIPLINA DEMANDATA AD UN SUCCESSIVO REGOLAMENTO GOVERNATIVO, CON INDICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE LEGISLATIVE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 482/91 E. ENERGIA (FONTI DI) - ACQUE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PROCEDURE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI E DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - DISCIPLINA DEMANDATA AD UN SUCCESSIVO REGOLAMENTO GOVERNATIVO, CON INDICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE LEGISLATIVE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina delle procedure per la concessione di acque destinate alla produzione di energia elettrica e per l'autorizzazione di elettrodotti - demandata ad un successivo regolamento governativo dall'art. 1, legge 9 gennaio 1991, n. 9, che individua altresi' i relativi adempimenti del Ministro dell'industria - assolve una funzione strumentale alla realizzazione, unitaria e coordinata, dell'interesse nazionale connesso all'attuazione del P.E.N., ponendosi percio' come legittimo limite all'esercizio delle competenze regionali e, nella specie, di quella legislativa della Regione Valle d'Aosta in materia di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, legge n. 9 del 1991, cit., in riferimento all'art. 3, lett. d, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 13/1964 e 183/1987.
La disciplina delle procedure per la concessione di acque destinate alla produzione di energia elettrica e per l'autorizzazione di elettrodotti - demandata ad un successivo regolamento governativo dall'art. 1, legge 9 gennaio 1991, n. 9, che individua altresi' i relativi adempimenti del Ministro dell'industria - assolve una funzione strumentale alla realizzazione, unitaria e coordinata, dell'interesse nazionale connesso all'attuazione del P.E.N., ponendosi percio' come legittimo limite all'esercizio delle competenze regionali e, nella specie, di quella legislativa della Regione Valle d'Aosta in materia di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, legge n. 9 del 1991, cit., in riferimento all'art. 3, lett. d, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 13/1964 e 183/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
Altri parametri e norme interposte