Sentenza 482/1991 (ECLI:IT:COST:1991:482)
Massima numero 17805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17801  17802  17803  17804  17806  17807  17808  17809  17810  17811  17812  17813  17814  17815  17816  17817  17820


Titolo
SENT. 482/91 E. ENERGIA (FONTI DI) - ACQUE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PROCEDURE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI E DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - DISCIPLINA DEMANDATA AD UN SUCCESSIVO REGOLAMENTO GOVERNATIVO, CON INDICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE LEGISLATIVE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disciplina delle procedure per la concessione di acque destinate alla produzione di energia elettrica e per l'autorizzazione di elettrodotti - demandata ad un successivo regolamento governativo dall'art. 1, legge 9 gennaio 1991, n. 9, che individua altresi' i relativi adempimenti del Ministro dell'industria - assolve una funzione strumentale alla realizzazione, unitaria e coordinata, dell'interesse nazionale connesso all'attuazione del P.E.N., ponendosi percio' come legittimo limite all'esercizio delle competenze regionali e, nella specie, di quella legislativa della Regione Valle d'Aosta in materia di disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 1, legge n. 9 del 1991, cit., in riferimento all'art. 3, lett. d, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta). - S. nn. 13/1964 e 183/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 3

Altri parametri e norme interposte