Sentenza 482/1991 (ECLI:IT:COST:1991:482)
Massima numero 17806
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 482/91 F. ENERGIA (FONTI DI) - ACQUE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PROCEDURE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI E DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - DISCIPLINA DEMANDATA AD UN SUCCESSIVO REGOLAMENTO GOVERNATIVO, CON INDICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL MINISTRO DEL'INDUSTRIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL REGIME STATUTARIO DELLE ACQUE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 482/91 F. ENERGIA (FONTI DI) - ACQUE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - PROCEDURE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI E DI AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI - DISCIPLINA DEMANDATA AD UN SUCCESSIVO REGOLAMENTO GOVERNATIVO, CON INDICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DEL MINISTRO DEL'INDUSTRIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL REGIME STATUTARIO DELLE ACQUE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Dal regime generale di concessione alla Regione Valle d'Aosta delle acque pubbliche ivi esistenti, e vieppiu' dal trasferimento al demanio di essa delle acque "in uso di irrigazione e potabile", restano escluse le acque destinate alla produzione di energia elettrica, le quali - in quanto assogettate dalla legge di "nazionalizzazione" n. 1643 del 1962 ad un regime speciale, ed in quanto, altresi', ricomprese nelle previsioni del P.E.N. - ricadono nell'ambito della deroga prevista dal'art. 7, ultimo comma, dello Statuto speciale, con conseguente esenzione da poteri e competenze regionali. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5, ultimo comma, 7 e 8 dello Statuto per la Valle d'Aosta - della questione di costituzionalita' dell'art. 1, legge 9 gennaio 1991, n. 9, disciplinante le concessioni di acque per la produzione di energia elettrica). - Sul rapporto tra poteri regionali e destinazione di acque ad impianti idroelettrici, v. S. n. 13/1964.
Dal regime generale di concessione alla Regione Valle d'Aosta delle acque pubbliche ivi esistenti, e vieppiu' dal trasferimento al demanio di essa delle acque "in uso di irrigazione e potabile", restano escluse le acque destinate alla produzione di energia elettrica, le quali - in quanto assogettate dalla legge di "nazionalizzazione" n. 1643 del 1962 ad un regime speciale, ed in quanto, altresi', ricomprese nelle previsioni del P.E.N. - ricadono nell'ambito della deroga prevista dal'art. 7, ultimo comma, dello Statuto speciale, con conseguente esenzione da poteri e competenze regionali. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 5, ultimo comma, 7 e 8 dello Statuto per la Valle d'Aosta - della questione di costituzionalita' dell'art. 1, legge 9 gennaio 1991, n. 9, disciplinante le concessioni di acque per la produzione di energia elettrica). - Sul rapporto tra poteri regionali e destinazione di acque ad impianti idroelettrici, v. S. n. 13/1964.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 5
statuto regione Valle d'Aosta
art. 7
statuto regione Valle d'Aosta
art. 8
Altri parametri e norme interposte