Sentenza 482/1991 (ECLI:IT:COST:1991:482)
Massima numero 17807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17801  17802  17803  17804  17805  17806  17808  17809  17810  17811  17812  17813  17814  17815  17816  17817  17820


Titolo
SENT. 482/91 G. ENERGIA ELETTRICA - IMPIANTI IDROELETTRICI - PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE - CONSULTAZIONE DELLE REGIONI DA PARTE DELLO STATO - OMESSA PREVISIONE - DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA RICERCA E SFRUTTAMENTO DI IDROCARBURI - RICORSO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La legge statale che prevede l'acquisizione del parere regionale per alcuni procedimenti non e' per cio' solo tenuta ad estendere tale previsione a tutti i procedimenti che essa disciplina; infatti, se la consultazione non e' richiesta da precise norme di rango costituzionale, la regione non puo' lamentare l'invasione di proprie competenze. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento all'art. 3 Cost. e relativa all'art. 1, L. 9 gennaio 1991, n. 9, in quanto non prevede la consultazione regionale nella materia degli impianti idorelettrici, ma solo in quella degli idrocarburi).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte