Sentenza 482/1991 (ECLI:IT:COST:1991:482)
Massima numero 17808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 482/91 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE - INDICAZIONE PUNTUALE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - MANCANZA - INDIVIDUAZIONE POSSIBILE IN BASE AL CONTENUTO DELLA CENSURA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
SENT. 482/91 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE - INDICAZIONE PUNTUALE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - MANCANZA - INDIVIDUAZIONE POSSIBILE IN BASE AL CONTENUTO DELLA CENSURA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Testo
E' ammissibile la questione di costituzionalita' in via principale se, pur mancando nel ricorso un puntuale riferimento alla norme impugnate, sia possibile individuarle dal contenuto della censura. (Nella specie, la Corte - respingendo l'eccezione di inammissibilita' dell'Avvocatura dello Stato - ha ritenuto che l'impugnazione degli "artt. 3 e seguenti" della L. 9 gennaio 1991, n. 9, proposta dalla Regione Valle d'Aosta, si riferisca alle norme "in materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi").
E' ammissibile la questione di costituzionalita' in via principale se, pur mancando nel ricorso un puntuale riferimento alla norme impugnate, sia possibile individuarle dal contenuto della censura. (Nella specie, la Corte - respingendo l'eccezione di inammissibilita' dell'Avvocatura dello Stato - ha ritenuto che l'impugnazione degli "artt. 3 e seguenti" della L. 9 gennaio 1991, n. 9, proposta dalla Regione Valle d'Aosta, si riferisca alle norme "in materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte