Sentenza 482/1991 (ECLI:IT:COST:1991:482)
Massima numero 17808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17801  17802  17803  17804  17805  17806  17807  17809  17810  17811  17812  17813  17814  17815  17816  17817  17820


Titolo
SENT. 482/91 H. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE - INDICAZIONE PUNTUALE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - MANCANZA - INDIVIDUAZIONE POSSIBILE IN BASE AL CONTENUTO DELLA CENSURA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.

Testo
E' ammissibile la questione di costituzionalita' in via principale se, pur mancando nel ricorso un puntuale riferimento alla norme impugnate, sia possibile individuarle dal contenuto della censura. (Nella specie, la Corte - respingendo l'eccezione di inammissibilita' dell'Avvocatura dello Stato - ha ritenuto che l'impugnazione degli "artt. 3 e seguenti" della L. 9 gennaio 1991, n. 9, proposta dalla Regione Valle d'Aosta, si riferisca alle norme "in materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte