Sentenza 482/1991 (ECLI:IT:COST:1991:482)
Massima numero 17810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 482/91 L. ENERGIA (FONTI DI) - IDROCARBURI - PERMESSI DI PROSPEZIONE E DI RICERCA, E CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE - RILASCIO - COMPETENZA STATALE - NECESSARIO PROMUOVIMENTO, DA PARTE DELLO STATO, DELLA PREVIA INTESA CON LA REGIONE VALLE D'AOSTA E CON LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 482/91 L. ENERGIA (FONTI DI) - IDROCARBURI - PERMESSI DI PROSPEZIONE E DI RICERCA, E CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE - RILASCIO - COMPETENZA STATALE - NECESSARIO PROMUOVIMENTO, DA PARTE DELLO STATO, DELLA PREVIA INTESA CON LA REGIONE VALLE D'AOSTA E CON LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Rispetto al rilascio dei provvedimenti abilitativi per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi - la cui attribuzione alla competenza statale e' giustificata dal preminente interesse nazionale connesso all'attuazione del PEN - le regioni e province ad autonomia speciale titolari di competenze esclusive, in particolare nel settore minerario, non possono essere relegate ad un ruolo meramente consultivo, inidoneo a garantire la loro posizione di autonomia differenziata, dovendo invece riconoscersi ad esse un ruolo piu' intenso, attuabile, nell'ambito della leale collaborazione, mediante lo strumento della previa intesa, che lo Stato deve necessariamente promuovere con l'ente speciale interessato, senza pero' che il mancato raggiungimento di essa possa impedire comunque l'ulteriore corso del procedimento e l'attuazione del preminente interesse cui questo e' finalizzato. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, commi primo e terzo; 5, comma primo, e 6, comma primo; e 9, della L. 9 gennaio 1991, n. 9, nelle parti in cui non prevedono che - rispettivamente - il permesso di prospezione, il permesso di ricerca, e la concessione di coltivazione (di idrocarburi) siano accordati d'intesa, nel sensi espressi in motivazione, con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano. - S. nn. 21/1991, 351/1991, 337/1989, 747/1988.
Rispetto al rilascio dei provvedimenti abilitativi per la ricerca e lo sfruttamento di idrocarburi - la cui attribuzione alla competenza statale e' giustificata dal preminente interesse nazionale connesso all'attuazione del PEN - le regioni e province ad autonomia speciale titolari di competenze esclusive, in particolare nel settore minerario, non possono essere relegate ad un ruolo meramente consultivo, inidoneo a garantire la loro posizione di autonomia differenziata, dovendo invece riconoscersi ad esse un ruolo piu' intenso, attuabile, nell'ambito della leale collaborazione, mediante lo strumento della previa intesa, che lo Stato deve necessariamente promuovere con l'ente speciale interessato, senza pero' che il mancato raggiungimento di essa possa impedire comunque l'ulteriore corso del procedimento e l'attuazione del preminente interesse cui questo e' finalizzato. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3, commi primo e terzo; 5, comma primo, e 6, comma primo; e 9, della L. 9 gennaio 1991, n. 9, nelle parti in cui non prevedono che - rispettivamente - il permesso di prospezione, il permesso di ricerca, e la concessione di coltivazione (di idrocarburi) siano accordati d'intesa, nel sensi espressi in motivazione, con la regione autonoma Valle d'Aosta o con la provincia autonoma di Trento o di Bolzano. - S. nn. 21/1991, 351/1991, 337/1989, 747/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 11
Altri parametri e norme interposte