Sentenza 169/2021 (ECLI:IT:COST:2021:169)
Massima numero 44145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
27/05/2021; Decisione del
27/05/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Sufficiente chiarezza del tipo di intervento richiesto alla Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Sufficiente chiarezza del tipo di intervento richiesto alla Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per equivocità e inadeguatezza del petitum, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015. Sia dal dispositivo, sia dal tenore complessivo delle ordinanze di rimessione, emerge con chiarezza come il giudice a quo non intenda affatto riesumare il vecchio istituto del c.d. filtro di ammissibilità dell'azione risarcitoria per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Quel che il rimettente chiede è l'ablazione pura e semplice dell'obbligo di esercizio dell'azione disciplinare delineato dalla norma censurata e, conseguentemente, dell'obbligo di trasmissione degli atti ad esso strumentale. (Precedente citato: sentenza n. 164 del 2017).
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per equivocità e inadeguatezza del petitum, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015. Sia dal dispositivo, sia dal tenore complessivo delle ordinanze di rimessione, emerge con chiarezza come il giudice a quo non intenda affatto riesumare il vecchio istituto del c.d. filtro di ammissibilità dell'azione risarcitoria per i danni cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Quel che il rimettente chiede è l'ablazione pura e semplice dell'obbligo di esercizio dell'azione disciplinare delineato dalla norma censurata e, conseguentemente, dell'obbligo di trasmissione degli atti ad esso strumentale. (Precedente citato: sentenza n. 164 del 2017).
Atti oggetto del giudizio
legge
13/04/1988
n. 117
art. 9
co. 1
legge
27/02/2015
n. 18
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte