Sentenza 482/1991 (ECLI:IT:COST:1991:482)
Massima numero 17814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 482/91 P. ENERGIA ELETTRICA - GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE - CONCESSIONI IN ATTO - PROROGA DA PARTE DELLO STATO - MANCATA PREVISIONE DELLA PREVIA INTESA, NEL CASO PERALTRO NON NECESSARIA, CON LA RICORRENTE PROVINCIA DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 482/91 P. ENERGIA ELETTRICA - GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE - CONCESSIONI IN ATTO - PROROGA DA PARTE DELLO STATO - MANCATA PREVISIONE DELLA PREVIA INTESA, NEL CASO PERALTRO NON NECESSARIA, CON LA RICORRENTE PROVINCIA DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 20, comma ottavo, della L. 9 gennaio 1991, n. 9, ha ad oggetto la proroga delle concessioni in atto di grandi derivazioni idroelettriche, e in tale settore i rapporti tra lo Stato e le province autonome sono regolati esclusivamente dall'art. 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il quale non prevede la necessita' di previa intesa fra lo Stato e la Provincia interessata, ma assicura la partecipazione di quest'ultima al procedimento mediante forme (quali il parere, le osservazioni e le opposizioni ivi previste) non incompatibili con la disciplina contenuta nell'impugnato art. 20, comma ottavo, cit.. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 12 dello Statuto speciale). - sui (diversi) procedimenti previsti dagli artt. 12 e 13 dello Statuto, v. S. n. 182/1987.
L'art. 20, comma ottavo, della L. 9 gennaio 1991, n. 9, ha ad oggetto la proroga delle concessioni in atto di grandi derivazioni idroelettriche, e in tale settore i rapporti tra lo Stato e le province autonome sono regolati esclusivamente dall'art. 12 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il quale non prevede la necessita' di previa intesa fra lo Stato e la Provincia interessata, ma assicura la partecipazione di quest'ultima al procedimento mediante forme (quali il parere, le osservazioni e le opposizioni ivi previste) non incompatibili con la disciplina contenuta nell'impugnato art. 20, comma ottavo, cit.. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 12 dello Statuto speciale). - sui (diversi) procedimenti previsti dagli artt. 12 e 13 dello Statuto, v. S. n. 182/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 12
Altri parametri e norme interposte