Sentenza 482/1991 (ECLI:IT:COST:1991:482)
Massima numero 17816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 482/91 R. ENERGIA ELETTRICA - CONCESSIONI IDROELETTRICHE - PROROGA E DIRITTO DI PRELAZIONE - DISCIPLINA STATALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL REGIME STATUTARIO DELLE ACQUE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 482/91 R. ENERGIA ELETTRICA - CONCESSIONI IDROELETTRICHE - PROROGA E DIRITTO DI PRELAZIONE - DISCIPLINA STATALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL REGIME STATUTARIO DELLE ACQUE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Stante la previsione derogatoria dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, le acque prese in considerazione da un piano di interesse nazionale, quale e' il PEN, sono sottratte al regime di concessione alla Regione delle acque pubbliche ivi esistenti, onde la stessa Regione non ha titolo ad invocare eventuali lesioni dei diritti e poteri inerenti al medesimo regime. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20, comma ottavo, e 24 della L. 9 gennaio 1991, n. 9, che - in attuazione del PEN - disciplinano la proroga delle concessioni in atto e, rispettivamente, il diritto di prelazione in materia di concessioni idroelettriche).
Stante la previsione derogatoria dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, le acque prese in considerazione da un piano di interesse nazionale, quale e' il PEN, sono sottratte al regime di concessione alla Regione delle acque pubbliche ivi esistenti, onde la stessa Regione non ha titolo ad invocare eventuali lesioni dei diritti e poteri inerenti al medesimo regime. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20, comma ottavo, e 24 della L. 9 gennaio 1991, n. 9, che - in attuazione del PEN - disciplinano la proroga delle concessioni in atto e, rispettivamente, il diritto di prelazione in materia di concessioni idroelettriche).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 7
statuto regione Valle d'Aosta
art. 8
Altri parametri e norme interposte