Sentenza 482/1991 (ECLI:IT:COST:1991:482)
Massima numero 17816
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17801  17802  17803  17804  17805  17806  17807  17808  17809  17810  17811  17812  17813  17814  17815  17817  17820


Titolo
SENT. 482/91 R. ENERGIA ELETTRICA - CONCESSIONI IDROELETTRICHE - PROROGA E DIRITTO DI PRELAZIONE - DISCIPLINA STATALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL REGIME STATUTARIO DELLE ACQUE NELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Stante la previsione derogatoria dell'art. 7 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, le acque prese in considerazione da un piano di interesse nazionale, quale e' il PEN, sono sottratte al regime di concessione alla Regione delle acque pubbliche ivi esistenti, onde la stessa Regione non ha titolo ad invocare eventuali lesioni dei diritti e poteri inerenti al medesimo regime. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20, comma ottavo, e 24 della L. 9 gennaio 1991, n. 9, che - in attuazione del PEN - disciplinano la proroga delle concessioni in atto e, rispettivamente, il diritto di prelazione in materia di concessioni idroelettriche).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Valle d'Aosta  art. 7

statuto regione Valle d'Aosta  art. 8

Altri parametri e norme interposte