Sentenza 482/1991 (ECLI:IT:COST:1991:482)
Massima numero 17817
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17801  17802  17803  17804  17805  17806  17807  17808  17809  17810  17811  17812  17813  17814  17815  17816  17820


Titolo
SENT. 482/91 S. ENERGIA ELETTRICA - CONCESSIONI IDROELETTRICHE - PROROGA E DIRITTO DI PRELAZIONE - DISCIPLINA STATALE - PREVISTA ACQUISIZIONE DEL PARERE DELL'E.N.E.L. - OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA POSIZIONE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - RICORSO DA PARTE DI QUEST'ULTIMA - MANCATA INDICAZIONE DEI PARAMETRI, NON ALTRIMENTI INDIVIDUABILI PER LA GENERICITA' DELLA DOGLIANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Quando non sia invocato alcun parametro costituzionale e la doglianza, nella sua genericita', non consenta di individuare gli esatti termini dell'impugnazione, la questione di costituzionalita' in via principale va dichiarata inammissibile. (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 20, comma ottavo, e 24, comma sesto, L. 9 gennaio 1991, n. 9, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta sull'assunto che le norme impugnate, mentre prevedono l'acquisizione del parere dell'E.n.e.l., ignorerebbero la "posizione della regione").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte