Sentenza 482/1991 (ECLI:IT:COST:1991:482)
Massima numero 17820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17801  17802  17803  17804  17805  17806  17807  17808  17809  17810  17811  17812  17813  17814  17815  17816  17817


Titolo
SENT. 482/91 T. ENERGIA ELETTRICA - CONCESSIONI IDORELETTRICHE - DIRITTO DI PRELAZIONE - DISCIPLINA STATALE - CONSIDERAZIONE DELLA POSIZIONE DELLE PROVINCE AUTONOME E NON ANCHE DI QUELLA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - RICORSO DA PARTE DI QUEST'ULTIMA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Le regioni ad autonomia speciale possono dolersi della lesione di proprie competenze in relazione alle norme statutarie che fissano i modi e i limiti delle rispettive autonomie, ma non possono invocare regimi di autonomia speciale dettati per altre regioni o per le province autonome. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma secondo, L. 9 gennaio 1991, n. 9, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta - senza riferimento ad alcun parametro costituzionale o statutario - assumendo che la norma si preoccuperebbe di salvaguardare le competenze delle province autonome e non quelle della regione ricorrente).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte