Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 483/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INTERVENTO DI SOGGETTI PRIVATI - DEPOSITO DELL'ATTO OLTRE IL TERMINE DI COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE - INTERVENTO COMUNQUE TARDIVO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 483/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INTERVENTO DI SOGGETTI PRIVATI - DEPOSITO DELL'ATTO OLTRE IL TERMINE DI COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE - INTERVENTO COMUNQUE TARDIVO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nel giudizio costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti privati oltre il termine di costituzione della parte resistente, in ogni caso tardivo, va senz'altro dichiarato inammissibile.
Nel giudizio costituzionale in via principale, l'intervento di soggetti privati oltre il termine di costituzione della parte resistente, in ogni caso tardivo, va senz'altro dichiarato inammissibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 23
co. 3