Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 483/91 B. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - LEGGE SUL RISPARMIO ENERGETICO E SULLO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA - RICORSO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - IMPUGNAZIONE DI VARIE DISPOSIZIONI DI LEGGE SUDDETTA - OMESSA SPECIFICAZIONE 'SINGULATIM' DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO - IMPOSSIBILITA' DI CONFIGURARE I TERMINI DELLE DIVERSE SINGOLE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO REGIONALE.
SENT. 483/91 B. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - LEGGE SUL RISPARMIO ENERGETICO E SULLO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA - RICORSO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - IMPUGNAZIONE DI VARIE DISPOSIZIONI DI LEGGE SUDDETTA - OMESSA SPECIFICAZIONE 'SINGULATIM' DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO - IMPOSSIBILITA' DI CONFIGURARE I TERMINI DELLE DIVERSE SINGOLE QUESTIONI - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO REGIONALE.
Testo
L'impugnazione di piu' disposizioni di una medesima legge, proposta facendo riferimento indistintamente ad un gruppo di norme di uno Statuto speciale, va dichiarata inammissibile in quanto manca (o e' assolutamente insufficiente) la specificazione delle singole questioni, che non risultano sollevate - come si sarebbe dovuto - ciascuna in relazione a specifici parametri di riferimento. (Inammissibilita' del ricorso della Regione Valle d'Aosta per la parte concernente l'impugnazione degli artt. 2, comma primo, 4, commi primo, terzo e quinto, 5, commi primo, secondo, quarto e quinto, 8, 9, 10, 13, 17, 18 e 38, della L. 9 gennaio 1991, n. 10, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dello Statuto speciale).
L'impugnazione di piu' disposizioni di una medesima legge, proposta facendo riferimento indistintamente ad un gruppo di norme di uno Statuto speciale, va dichiarata inammissibile in quanto manca (o e' assolutamente insufficiente) la specificazione delle singole questioni, che non risultano sollevate - come si sarebbe dovuto - ciascuna in relazione a specifici parametri di riferimento. (Inammissibilita' del ricorso della Regione Valle d'Aosta per la parte concernente l'impugnazione degli artt. 2, comma primo, 4, commi primo, terzo e quinto, 5, commi primo, secondo, quarto e quinto, 8, 9, 10, 13, 17, 18 e 38, della L. 9 gennaio 1991, n. 10, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 dello Statuto speciale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
statuto regione Valle d'Aosta
art. 5
statuto regione Valle d'Aosta
art. 6
statuto regione Valle d'Aosta
art. 7
statuto regione Valle d'Aosta
art. 8
statuto regione Valle d'Aosta
art. 9
statuto regione Valle d'Aosta
art. 11
statuto regione Valle d'Aosta
art. 12
Altri parametri e norme interposte