Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 483/91 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO - ONERE DI MOTIVAZIONE - FONDAMENTO E FINALITA'.
SENT. 483/91 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO - ONERE DI MOTIVAZIONE - FONDAMENTO E FINALITA'.
Testo
L'onere di motivazione del ricorso introduttivo del giudizio di costituzionalita' in via principale ha la sua giustificazione logica nell'esigenza di dedurre il presupposto dell'impugnazione, onde poter vagliare 'in limine litis' la concreta sussistenza dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate, nonche' nell'esigenza di determinare l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalita'. - cfr. S. nn. 517/1989, 998/1988 e 1111/1988, 459/1989, 85/1990.
L'onere di motivazione del ricorso introduttivo del giudizio di costituzionalita' in via principale ha la sua giustificazione logica nell'esigenza di dedurre il presupposto dell'impugnazione, onde poter vagliare 'in limine litis' la concreta sussistenza dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate, nonche' nell'esigenza di determinare l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalita'. - cfr. S. nn. 517/1989, 998/1988 e 1111/1988, 459/1989, 85/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte