Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17865  17866  17868  17869  17870  17871  17872  17873  17874  17875  17876  17877  17878  17879  17880  17881  17882  17883  17884  17885


Titolo
SENT. 483/91 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO - ONERE DI MOTIVAZIONE - FONDAMENTO E FINALITA'.

Testo
L'onere di motivazione del ricorso introduttivo del giudizio di costituzionalita' in via principale ha la sua giustificazione logica nell'esigenza di dedurre il presupposto dell'impugnazione, onde poter vagliare 'in limine litis' la concreta sussistenza dello specifico interesse a ricorrere in relazione alle singole disposizioni impugnate, nonche' nell'esigenza di determinare l'oggetto della questione sottoposta al giudizio di costituzionalita'. - cfr. S. nn. 517/1989, 998/1988 e 1111/1988, 459/1989, 85/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte