Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17865  17866  17867  17868  17870  17871  17872  17873  17874  17875  17876  17877  17878  17879  17880  17881  17882  17883  17884  17885


Titolo
SENT. 483/91 E. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - LEGGE SUL RISPARMIO ENERGETICO E SULLO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA - PREVISIONE DELLA MERA CONSULTAZIONE DELLE REGIONI NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA STATALE - RICORSO DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - ASSERITA EQUIPARAZIONE DELLE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE A QUELLE A STATUTO ORDINARIO - OMESSA PROSPETTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DI COMPETENZE SPETTANTI ALLA RICORRENTE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Le regioni a statuto speciale possono invocare la salvaguardia di proprie competenze solo facendo riferimento alle norme statutarie che ne fissano i modi ed i limiti; pertanto, la sola circostanza che in una determinata disciplina esse siano state equiparate alle regioni a statuto ordinario e' priva di conseguenze sul terreno della legittimita' costituzionale, qualora non venga dedotta la violazione di precisi parametri statutari. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'intera L. 9 gennaio 1991, n. 10, sollevata dalla Regione Valle d'Aosta in riferimento all'art. 116 Cost., sul rilievo - oltretutto generico - che la prevista consultazione delle regioni porrebbe sullo stesso piano quelle ordinarie e quello a statuto speciale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

Altri parametri e norme interposte