Sentenza 169/2021 (ECLI:IT:COST:2021:169)
Massima numero 44146
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del
27/05/2021; Decisione del
27/05/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Responsabilità civile - Responsabilità dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie - Obbligo di trasmissione degli atti della causa civile per danni al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per l'esercizio dell'azione disciplinare (abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità") - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione dei principi di soggezione del giudice solo alla legge, nonché di autonomia, indipendenza, terzietà e imparzialità della magistratura, sia ordinaria sia delle giurisdizioni speciali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Responsabilità civile - Responsabilità dei magistrati per i danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie - Obbligo di trasmissione degli atti della causa civile per danni al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per l'esercizio dell'azione disciplinare (abolizione del c.d. "filtro di ammissibilità") - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione dei principi di soggezione del giudice solo alla legge, nonché di autonomia, indipendenza, terzietà e imparzialità della magistratura, sia ordinaria sia delle giurisdizioni speciali - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice istruttore del Tribunale di Salerno in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 Cost. - dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui - secondo l'unica interpretazione che il rimettente ricava non implausibilmente dal disposto della norma censurata - impone al tribunale investito dell'azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni conseguenti a condotte o provvedimenti di un magistrato di trasmettere immediatamente copia degli atti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al fine dell'obbligatorio esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa alla domanda risarcitoria. L'obbligo di trasmissione degli atti non lede i valori costituzionali evocati, giacché - alla luce di una interpretazione sistematica che tenga conto della ratio della riforma di cui alla legge n. 18 del 2015, che ha abolito il c.d. "filtro di ammissibilità" e della disciplina di riferimento - la norma censurata non impone al Procuratore generale presso la Corte di cassazione l'indefettibile esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato per la mera proposizione della domanda risarcitoria. Poiché i presupposti per l'esercizio, sia pure obbligatorio, dell'azione disciplinare non sono stati rivisitati dalla modifica della legge n. 117 del 1988, da un lato il suo promovimento richiede l'acquisizione della notizia circostanziata di un fatto riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dalla legge, e non può fondarsi sulla semplice notizia della pendenza di una causa risarcitoria; dall'altro lato, ove pure la domanda risarcitoria presenti le caratteristiche di una notizia circostanziata di illecito disciplinare, ciò non esclude la necessità di svolgere accertamenti predisciplinari, intesi a verificare che quella notizia abbia una qualche consistenza e non attenga, altresì, a un fatto di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice istruttore del Tribunale di Salerno in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 Cost. - dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 18 del 2015, nella parte in cui - secondo l'unica interpretazione che il rimettente ricava non implausibilmente dal disposto della norma censurata - impone al tribunale investito dell'azione contro lo Stato per il risarcimento dei danni conseguenti a condotte o provvedimenti di un magistrato di trasmettere immediatamente copia degli atti al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al fine dell'obbligatorio esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa alla domanda risarcitoria. L'obbligo di trasmissione degli atti non lede i valori costituzionali evocati, giacché - alla luce di una interpretazione sistematica che tenga conto della ratio della riforma di cui alla legge n. 18 del 2015, che ha abolito il c.d. "filtro di ammissibilità" e della disciplina di riferimento - la norma censurata non impone al Procuratore generale presso la Corte di cassazione l'indefettibile esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato per la mera proposizione della domanda risarcitoria. Poiché i presupposti per l'esercizio, sia pure obbligatorio, dell'azione disciplinare non sono stati rivisitati dalla modifica della legge n. 117 del 1988, da un lato il suo promovimento richiede l'acquisizione della notizia circostanziata di un fatto riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dalla legge, e non può fondarsi sulla semplice notizia della pendenza di una causa risarcitoria; dall'altro lato, ove pure la domanda risarcitoria presenti le caratteristiche di una notizia circostanziata di illecito disciplinare, ciò non esclude la necessità di svolgere accertamenti predisciplinari, intesi a verificare che quella notizia abbia una qualche consistenza e non attenga, altresì, a un fatto di scarsa rilevanza, ai sensi dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006.
Atti oggetto del giudizio
legge
13/04/1988
n. 117
art. 9
co. 1
legge
27/02/2015
n. 18
art. 6
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte