Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 483/91 M. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - BACINI ENERGETICI NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - INDIVIDUAZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE "D'INTESA CON" ANZICHE' "SENTITO", L'ENEA - LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 483/91 M. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - BACINI ENERGETICI NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - INDIVIDUAZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE "D'INTESA CON" ANZICHE' "SENTITO", L'ENEA - LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
La previsione che le Province autonome individuino "d'intesa con l'ENEA" i bacini energetici idonei alla realizzazione di interventi diretti all'uso nazionale e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, condiziona in radice - e dunque invasivamente - l'esercizio dell'attribuzione provinciale, in quanto il mancato raggiungimento dell'intesa impedisce la conclusione del procedimento, con conseguente sostituzione dello Stato alle Province (comunque) inadempienti; laddove, invece, l'apporto tecnico dell'ente strumentale dello Stato ben puo' essere assicurato - senza condizionare ad esso l'iter procedimentale - mediante la previsione di un parere. Pertanto, va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma primo, l. 9 gennaio 1991 n. 10, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano individuino i bacini, su considerati, "d'intesa con" anziche' "sentito" l'ENEA.)
La previsione che le Province autonome individuino "d'intesa con l'ENEA" i bacini energetici idonei alla realizzazione di interventi diretti all'uso nazionale e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, condiziona in radice - e dunque invasivamente - l'esercizio dell'attribuzione provinciale, in quanto il mancato raggiungimento dell'intesa impedisce la conclusione del procedimento, con conseguente sostituzione dello Stato alle Province (comunque) inadempienti; laddove, invece, l'apporto tecnico dell'ente strumentale dello Stato ben puo' essere assicurato - senza condizionare ad esso l'iter procedimentale - mediante la previsione di un parere. Pertanto, va dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma primo, l. 9 gennaio 1991 n. 10, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano individuino i bacini, su considerati, "d'intesa con" anziche' "sentito" l'ENEA.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
Altri parametri e norme interposte