Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 483/91 N. ENERGIA (FONTI DI) PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - PIANI PROVINCIALI RELATIVI ALL'USO DELLE FONTI RICONVERTIBILI DI ENERGIA - PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE AUTONOME "D'INTESA CON", ANZICHE' "SENTITI" GLI ENTI LOCALI E LE LORO AZIENDE - LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 483/91 N. ENERGIA (FONTI DI) PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - PIANI PROVINCIALI RELATIVI ALL'USO DELLE FONTI RICONVERTIBILI DI ENERGIA - PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE AUTONOME "D'INTESA CON", ANZICHE' "SENTITI" GLI ENTI LOCALI E LE LORO AZIENDE - LESIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI - - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
La previsione che i piani provinciali relativi all'uso delle fonti rinnovabili di energia sono predisposti dalle Province autonome "d'intesa con gli enti locali e le loro aziende", condiziona in radice - e dunque invasivamente - l'esercizio della competenza provinciale, facendone dipendere l'adempimento da una presunta contitolarita' degli enti locali, in contrasto, altresi', con l'esigenza di pervenire comunque, nello spirito della legge, alla conclusione dei procedimenti. Va percio' dichirata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, legge 9 gennaio 1991, n. 10, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani "d'intesa con" anziche' "sentiti" gli enti locali e le loro aziende.
La previsione che i piani provinciali relativi all'uso delle fonti rinnovabili di energia sono predisposti dalle Province autonome "d'intesa con gli enti locali e le loro aziende", condiziona in radice - e dunque invasivamente - l'esercizio della competenza provinciale, facendone dipendere l'adempimento da una presunta contitolarita' degli enti locali, in contrasto, altresi', con l'esigenza di pervenire comunque, nello spirito della legge, alla conclusione dei procedimenti. Va percio' dichirata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, comma secondo, legge 9 gennaio 1991, n. 10, nella parte in cui prevede che le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani "d'intesa con" anziche' "sentiti" gli enti locali e le loro aziende.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
Altri parametri e norme interposte