Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 483/91 Q. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEI BACINI ENERGETICI E PREDISPOSIZIONE DEI PIANI RELATIVI ALL'USO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA - INADEMPIMENTO DELLE PROVINCE AUTONOME - POTERE SOSTITUTIVO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA - GARANZIE PROCEDIMENTALI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI ESSO - NECESSITA' DI UN CONGRUO PREAVVISO ALLE PROVINCE INADEMPIENTI - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 483/91 Q. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEI BACINI ENERGETICI E PREDISPOSIZIONE DEI PIANI RELATIVI ALL'USO DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA - INADEMPIMENTO DELLE PROVINCE AUTONOME - POTERE SOSTITUTIVO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA - GARANZIE PROCEDIMENTALI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI ESSO - NECESSITA' DI UN CONGRUO PREAVVISO ALLE PROVINCE INADEMPIENTI - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
Il conferimento al Ministro dell'industria - di per se' legittimo - del potere di sostituirsi alle province autonome inadempienti all'individuazione dei bacini energetici e nella predisposizione dei piani relativi all'uso delle fonti rinnovabili di energia, non puo' prescindere dalla previsione di garanzie procedimentali idonee ad assicurare che l'esercizio del potere sostitutivo avvenga nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le medesime Province, e al tal fine non puo' ritenersi sufficiente la prevista audizione preventiva degli "enti locali", essendo tale locuzione comprensiva dei soli enti locali minori, e non anche delle Province autonome, cui spetta, invece, di essere preventivamente sentite sulle ragioni del mancato adempimento. Va, percio', dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma quarto, legge 9 gennaio 1991 n. 10, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati. - S. nn. 304/1987, 830/1988. 85/1990 e 37/1991.
Il conferimento al Ministro dell'industria - di per se' legittimo - del potere di sostituirsi alle province autonome inadempienti all'individuazione dei bacini energetici e nella predisposizione dei piani relativi all'uso delle fonti rinnovabili di energia, non puo' prescindere dalla previsione di garanzie procedimentali idonee ad assicurare che l'esercizio del potere sostitutivo avvenga nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le medesime Province, e al tal fine non puo' ritenersi sufficiente la prevista audizione preventiva degli "enti locali", essendo tale locuzione comprensiva dei soli enti locali minori, e non anche delle Province autonome, cui spetta, invece, di essere preventivamente sentite sulle ragioni del mancato adempimento. Va, percio', dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma quarto, legge 9 gennaio 1991 n. 10, nella parte in cui non prevede un congruo preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine all'esercizio dei poteri sostitutivi ivi disciplinati. - S. nn. 304/1987, 830/1988. 85/1990 e 37/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
Altri parametri e norme interposte