Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17880
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17865  17866  17867  17868  17869  17870  17871  17872  17873  17874  17875  17876  17877  17878  17879  17881  17882  17883  17884  17885


Titolo
SENT. 483/91 R. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE- PIANI COMUNALI RELATIVI ALL'USO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA - PREDISPOSIZIONE OBBLIGATORIA NEI COMUNI CON PIU' DI CINQUANTAMILA ABITANTI - RICORSO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - IMPUGNAZIONE GENERICA E PRIVA DI MOTIVAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile - in quanto generica e priva di motivazione - la censura proposta dalla Provincia di Bolzano avverso l'art. 5, comma quinto, legge 9 gennaio 1991 n. 10, secondo il quale i piani regolatori generali devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia. (Inammissibilita' della questione, sollevata in riferimento all'art. 8, n. 5 e 10, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte