Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 483/91 S. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZAZIONE DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA IN VARI SETTORI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE - DELEGA STATALE DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE AUTONOME, CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE AD ESSE DI MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DIVERSE DA QUELLE STATUTARIAMENTE PREVISTE PER LE FUNZIONI DI SPETTANZA PROVINCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE " IN PARTE QUA".
SENT. 483/91 S. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZAZIONE DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA IN VARI SETTORI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE - DELEGA STATALE DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCE AUTONOME, CON CONSEGUENTE APPLICAZIONE AD ESSE DI MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DIVERSE DA QUELLE STATUTARIAMENTE PREVISTE PER LE FUNZIONI DI SPETTANZA PROVINCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE " IN PARTE QUA".
Testo
I contributi ed incentivi finanziari al risparmio energetico previsti dagli artt. 8, 10 e 13 della legge n. 10 del 1991, riguardando settori (come l'edilizio, l'industriale, l'artigianale, il terziario e l'agricolo) compresi in materie devolute alle Province autonome, incidono nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, di cui l'art. 16, comma secondo, s.l., espressamente dispone la salvezza; non puo', dunque, lo Stato - per contrasto con tale articolo (nonche' con la precedente legge n. 127 del 1983) - delegare alle medesime Province la concessione ed erogazione dei suddetti contributi ne' disciplinarne il finanziamento con modalita' diverse da quelle statutariamente previste per le funzioni di spettanza provinciale. Deve, percio' dichiararsi l'illegittimita' costituzionale degli artt. 9 e 38, legge 9 gennaio 1991, n. 10, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalita' di finanziamento secondo le norme statutarie.
I contributi ed incentivi finanziari al risparmio energetico previsti dagli artt. 8, 10 e 13 della legge n. 10 del 1991, riguardando settori (come l'edilizio, l'industriale, l'artigianale, il terziario e l'agricolo) compresi in materie devolute alle Province autonome, incidono nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, di cui l'art. 16, comma secondo, s.l., espressamente dispone la salvezza; non puo', dunque, lo Stato - per contrasto con tale articolo (nonche' con la precedente legge n. 127 del 1983) - delegare alle medesime Province la concessione ed erogazione dei suddetti contributi ne' disciplinarne il finanziamento con modalita' diverse da quelle statutariamente previste per le funzioni di spettanza provinciale. Deve, percio' dichiararsi l'illegittimita' costituzionale degli artt. 9 e 38, legge 9 gennaio 1991, n. 10, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevedono per queste le modalita' di finanziamento secondo le norme statutarie.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte