Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 483/91 T. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZAZIONE DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA IN VARI SETTORI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE - PRESUPPOSTI E LIMITI - DISCIPLINA STATALE - RIFERIBILITA' ALLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 483/91 T. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZAZIONE DI FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA IN VARI SETTORI - CONCESSIONE ED EROGAZIONE - PRESUPPOSTI E LIMITI - DISCIPLINA STATALE - RIFERIBILITA' ALLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Gli artt. 8, 10 e 13, comma primo, legge 9 gennaio 1991 n. 10, - disciplinanti i presupposti ed i limiti della concessione di contributi per incentivare il risparmio energetico e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia nell'edilizia e nei settori industriale, artigianale, terziario e agricolo, devono essere interpretati nel senso che i precetti ivi contenuti non si rivolgono alle Province autonome, atteso che la concessione di tali contributi rientra tra le funzioni proprie di esse e che si applica il sistema di finanziamento previsto dalle norme statutarie. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' degli artt. 8, 10 e 13, comma primo, citt., sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 8, 9, 17, 20 e 21; 9, nn. 3 e 11; 15; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; nonche' in riferimento all'art. 5, legge 30 novembre 1989 n. 386). - V. massima precedente.
Gli artt. 8, 10 e 13, comma primo, legge 9 gennaio 1991 n. 10, - disciplinanti i presupposti ed i limiti della concessione di contributi per incentivare il risparmio energetico e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia nell'edilizia e nei settori industriale, artigianale, terziario e agricolo, devono essere interpretati nel senso che i precetti ivi contenuti non si rivolgono alle Province autonome, atteso che la concessione di tali contributi rientra tra le funzioni proprie di esse e che si applica il sistema di finanziamento previsto dalle norme statutarie. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' degli artt. 8, 10 e 13, comma primo, citt., sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 8, 9, 17, 20 e 21; 9, nn. 3 e 11; 15; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; nonche' in riferimento all'art. 5, legge 30 novembre 1989 n. 386). - V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 15
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 30/11/1989
n. 386
art. 5