Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17865  17866  17867  17868  17869  17870  17871  17872  17873  17874  17875  17876  17877  17878  17879  17880  17881  17882  17884  17885


Titolo
SENT. 483/91 U. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - RISPARMIO ENERGETICO - INTERVENTI PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA NEL SETTORE AGRICOLO - INDIVIDUAZIONE MEDIANTE ACCORDI CON GLI IMPRENDITORI E I COLTIVATORI -OBBLIGO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DI PROMUOVERLI - INVASIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA PROVINCIALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La norma della legge n. 10 del 1991 che impone anche alle province autonome di promuovere " con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori, accordi tesi all'individuazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo, riguarda la materia dell'agricoltura, devoluta alla competenza legislativa esclusiva delle province autonome dall'art. 8, n. 21, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ed e' percio' invasiva di tale competenza, la cui salvezza e' espressamente ribadita, altresi' dall'art. 16, comma secondo, della stessa legge n. 10. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma secondo, legge 10 gennaio 1991 n. 10, nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte