Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 483/91 U. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - RISPARMIO ENERGETICO - INTERVENTI PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA NEL SETTORE AGRICOLO - INDIVIDUAZIONE MEDIANTE ACCORDI CON GLI IMPRENDITORI E I COLTIVATORI -OBBLIGO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DI PROMUOVERLI - INVASIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA PROVINCIALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 483/91 U. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - RISPARMIO ENERGETICO - INTERVENTI PER L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA NEL SETTORE AGRICOLO - INDIVIDUAZIONE MEDIANTE ACCORDI CON GLI IMPRENDITORI E I COLTIVATORI -OBBLIGO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO DI PROMUOVERLI - INVASIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA PROVINCIALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La norma della legge n. 10 del 1991 che impone anche alle province autonome di promuovere " con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori, accordi tesi all'individuazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo, riguarda la materia dell'agricoltura, devoluta alla competenza legislativa esclusiva delle province autonome dall'art. 8, n. 21, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ed e' percio' invasiva di tale competenza, la cui salvezza e' espressamente ribadita, altresi' dall'art. 16, comma secondo, della stessa legge n. 10. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma secondo, legge 10 gennaio 1991 n. 10, nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate.
La norma della legge n. 10 del 1991 che impone anche alle province autonome di promuovere " con le associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori, accordi tesi all'individuazione di interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo, riguarda la materia dell'agricoltura, devoluta alla competenza legislativa esclusiva delle province autonome dall'art. 8, n. 21, dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, ed e' percio' invasiva di tale competenza, la cui salvezza e' espressamente ribadita, altresi' dall'art. 16, comma secondo, della stessa legge n. 10. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma secondo, legge 10 gennaio 1991 n. 10, nella parte in cui prevede che anche la provincia autonoma di Bolzano promuova accordi con le categorie professionali ivi indicate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Altri parametri e norme interposte