Sentenza 483/1991 (ECLI:IT:COST:1991:483)
Massima numero 17885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 483/91 Z. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO - MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE - RICORSO DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - CARENZA DI INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE (RIFERENDOSI LA NORMA IMPUGNATA AI SOLI CONTRIBUTI DI SPETTANZA STATALE) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 483/91 Z. ENERGIA (FONTI DI) - PIANO ENERGETICO NAZIONALE (PEN) - ATTUAZIONE - CONTRIBUTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO - MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE - RICORSO DELLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO - CARENZA DI INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE (RIFERENDOSI LA NORMA IMPUGNATA AI SOLI CONTRIBUTI DI SPETTANZA STATALE) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di costituzionalita' proposta dalle Province autonome avverso l'art. 18 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 - che prevede le "modalita' di concessione ed erogazione dei contributi finalizzati al risparmio energetico - va dichiarata inammissibile, in quanto il primo comma della norma censurata (al quale soltanto hano riguardo le doglianze delle ricorrenti) si riferisce espressamente ai soli contributi di spettanza dello Stato, indicati negli artt. 11, 12 e 14, che non hanno formato oggetto di impugnazione da parte delle Province autonome e rispetto ai quali esse hanno dimostrato di non avere alcun interesse. (Inammissibilita' della questione, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 15; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
La questione di costituzionalita' proposta dalle Province autonome avverso l'art. 18 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 - che prevede le "modalita' di concessione ed erogazione dei contributi finalizzati al risparmio energetico - va dichiarata inammissibile, in quanto il primo comma della norma censurata (al quale soltanto hano riguardo le doglianze delle ricorrenti) si riferisce espressamente ai soli contributi di spettanza dello Stato, indicati negli artt. 11, 12 e 14, che non hanno formato oggetto di impugnazione da parte delle Province autonome e rispetto ai quali esse hanno dimostrato di non avere alcun interesse. (Inammissibilita' della questione, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 e 28; 9, nn. 3, 8, 9, 10 e 11; 12; 13; 14; 15; e 16, comma primo, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 12
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 13
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 14
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 15
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte