Sentenza 484/1991 (ECLI:IT:COST:1991:484)
Massima numero 17856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 484/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DI PRINCIPI GENERALI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO - INDICAZIONE NEL RICORSO SOLO DI NORME INTERPOSTE CONTENUTE IN LEGGI ORDINARIE DA CUI I PRINCIPI SAREBBERO DESUMIBILI, SENZA ESPLICITO RICHIAMO A PARAMETRI COSTITUZIONALI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' - REIEZIONE.
SENT. 484/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LAMENTATA VIOLAZIONE DI PRINCIPI GENERALI STABILITI DALLE LEGGI DELLO STATO - INDICAZIONE NEL RICORSO SOLO DI NORME INTERPOSTE CONTENUTE IN LEGGI ORDINARIE DA CUI I PRINCIPI SAREBBERO DESUMIBILI, SENZA ESPLICITO RICHIAMO A PARAMETRI COSTITUZIONALI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' - REIEZIONE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, qualora venga lamentata la violazione di principi generali stabiliti dalle leggi dello Stato, e' corretta da parte del ricorrente l'indicazione di parametri di riferimento che non siano norme della Costituzione o leggi costituzionali, quali, nella specie le norme interposte contenute in leggi ordinarie, da cui i detti principi sarebbero desumibili. Riguarda quindi il merito della questione - e non la sua ammissibilita' - la conseguente verifica della sussistenza dei principi stessi e della difformita' rispetto ad essi della legge regionale impugnata. (Rigetto delle eccezioni di inammissibilita' concernenti la legge della Regione Sicilia approvata il 12 maggio 1991 in materia di personale delle unita' sanitarie locali).
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, qualora venga lamentata la violazione di principi generali stabiliti dalle leggi dello Stato, e' corretta da parte del ricorrente l'indicazione di parametri di riferimento che non siano norme della Costituzione o leggi costituzionali, quali, nella specie le norme interposte contenute in leggi ordinarie, da cui i detti principi sarebbero desumibili. Riguarda quindi il merito della questione - e non la sua ammissibilita' - la conseguente verifica della sussistenza dei principi stessi e della difformita' rispetto ad essi della legge regionale impugnata. (Rigetto delle eccezioni di inammissibilita' concernenti la legge della Regione Sicilia approvata il 12 maggio 1991 in materia di personale delle unita' sanitarie locali).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 28
statuto regione Sicilia
art. 29
Altri parametri e norme interposte