Sentenza 484/1991 (ECLI:IT:COST:1991:484)
Massima numero 17857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 484/91 B. REGIONE SICILIA - LEGGI REGIONALI - PROCEDIMENTO - INVIO DELLA LEGGE APPROVATA DAL COMMISSARIO DELLO STATO, OLTRE IL TERMINE DI GIORNI TRE - EFFETTI - CONTRAZIONE DEI TERMINI STABILITI DALLO STATUTO PER L'IMPUGNAZIONE DEL COMMISSARIO DELLO STATO E PER L'ATTO DI PROMULGAZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE, DECORRENTI ENTRAMBI DAL DETTO INVIO - ESCLUSIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DAL GIORNO DELL'EFFETTIVO INVIO CON CONSEGUENTE RISPETTO DEL TERMINE PER LA PROMULGAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 484/91 B. REGIONE SICILIA - LEGGI REGIONALI - PROCEDIMENTO - INVIO DELLA LEGGE APPROVATA DAL COMMISSARIO DELLO STATO, OLTRE IL TERMINE DI GIORNI TRE - EFFETTI - CONTRAZIONE DEI TERMINI STABILITI DALLO STATUTO PER L'IMPUGNAZIONE DEL COMMISSARIO DELLO STATO E PER L'ATTO DI PROMULGAZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE, DECORRENTI ENTRAMBI DAL DETTO INVIO - ESCLUSIONE - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DAL GIORNO DELL'EFFETTIVO INVIO CON CONSEGUENTE RISPETTO DEL TERMINE PER LA PROMULGAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'inosservanza del termine di tre giorni stabilito per l'invio al Commissario dello Stato del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana altra conseguenza non produce se non che il termine di cinque giorni dato al Commissario dello Stato per l'impugnazione della legge decorre dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio della legge medesima, dovendosi quest'ultimo considerare spostato in avanti di un numero di giorni pari a quelli del ritardo nell'invio della legge. Risulta cosi' assicurato per intero il rispetto del predetto periodo per l'impugnativa e, conseguentemente, anche dell'ulteriore termine di otto giorni, avente medesima decorrenza, previsto per la promulgazione dello stesso testo legislativo regionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 28 e 29 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, della questione di legittimita' costituzionale della legge regionale approvata il 1-2 maggio 1991). - S. n. 365/1990.
L'inosservanza del termine di tre giorni stabilito per l'invio al Commissario dello Stato del disegno di legge approvato dall'assemblea regionale siciliana altra conseguenza non produce se non che il termine di cinque giorni dato al Commissario dello Stato per l'impugnazione della legge decorre dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio della legge medesima, dovendosi quest'ultimo considerare spostato in avanti di un numero di giorni pari a quelli del ritardo nell'invio della legge. Risulta cosi' assicurato per intero il rispetto del predetto periodo per l'impugnativa e, conseguentemente, anche dell'ulteriore termine di otto giorni, avente medesima decorrenza, previsto per la promulgazione dello stesso testo legislativo regionale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 28 e 29 dello Statuto speciale per la Regione siciliana, della questione di legittimita' costituzionale della legge regionale approvata il 1-2 maggio 1991). - S. n. 365/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 28
statuto regione Sicilia
art. 29
Altri parametri e norme interposte