Sentenza 484/1991 (ECLI:IT:COST:1991:484)
Massima numero 17858
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17856  17857  17859  17860  17861  17862  17863  17864


Titolo
SENT. 484/91 C. REGIONE SICILIA - PERSONALE SANITARIO E AMMINISTRATIVO DELLE U.S.L. - SPETTANZA ALLE REGIONI DELLA SOLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE - CONTENUTO.

Testo
Ai sensi dell'art. 17 dello statuto speciale per la Regione siciliana, la sanita' pubblica e' materia assoggettata a potesta' legislativa concorrente della regione e deve quindi esercitarsi nel rispetto dei principi generali desumibili dalle leggi dello Stato, fra i quali e' certamente quello posto dall'art. 47 l. 23 dicembre 1978, n. 833, che ha riservato alla competenza statale la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale sanitario e amministrativo delle U.S.L.. Riguardo ad entrambe le categorie di detto personale spetta pertanto alla regione la sola potesta' legislativa di attuazione, in conformita' alle previsioni del quarto comma del citato art. 47, non rilevando in contrario, a fronte della predetta disposizione statutaria, ne' il richiamo all'art. 80 della stessa l. n. 833 del 1978, che fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale nelle materie considerate dalla legge medesima ne' l'art. 15 dello statuto, al fine di riservare, almeno per il personale amministrativo delle U.S.L. la competenza esclusiva regionale. - S. nn. 41/1966, 122/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 15

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 47