Sentenza 484/1991 (ECLI:IT:COST:1991:484)
Massima numero 17859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 484/91 D. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE U.S.L. - PERSONALE DI RUOLO IN POSSESSO DI DETERMINATI TITOLI PROFESSIONALI O DI STUDIO - INQUADRAMENTO IN QUALIFICHE SUPERIORI MEDIANTE CONCORSO RISERVATO - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO E ALLE QUALIFICHE PRESSO LE U.S.L. - ECCESSO DAI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 484/91 D. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE U.S.L. - PERSONALE DI RUOLO IN POSSESSO DI DETERMINATI TITOLI PROFESSIONALI O DI STUDIO - INQUADRAMENTO IN QUALIFICHE SUPERIORI MEDIANTE CONCORSO RISERVATO - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE IN TEMA DI ACCESSO ALL'IMPIEGO E ALLE QUALIFICHE PRESSO LE U.S.L. - ECCESSO DAI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Violano i limiti della potesta' legislativa di attuazione spettante alla Regione Sicilia in tema di stato giuridico del personale delle U.S.L. (v. massima C) le norme regionali che dispongono in favore di alcune categorie del personale di ruolo in possesso di determinati titoli professionali e/o di studio, l'inquadramento in qualifiche superiori mediante concorso riservato. Tali norme sono infatti in contrasto con quanto stabilito dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in applicazione degli artt. 97 Cost. e 47 l. n. 833 del 1978, circa la regola del pubblico concorso per l'accesso all'impiego e alle qualifiche presso le U.S.L., e non sono peraltro riconducibili alle previsioni della l. n. 207 del 1985, riguardante le possibilita' di inquadramento di personale precario solo entro un determinato periodo temporale, ormai decorso. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2, 4, 7 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991. - S. n. 122/1990.
Violano i limiti della potesta' legislativa di attuazione spettante alla Regione Sicilia in tema di stato giuridico del personale delle U.S.L. (v. massima C) le norme regionali che dispongono in favore di alcune categorie del personale di ruolo in possesso di determinati titoli professionali e/o di studio, l'inquadramento in qualifiche superiori mediante concorso riservato. Tali norme sono infatti in contrasto con quanto stabilito dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in applicazione degli artt. 97 Cost. e 47 l. n. 833 del 1978, circa la regola del pubblico concorso per l'accesso all'impiego e alle qualifiche presso le U.S.L., e non sono peraltro riconducibili alle previsioni della l. n. 207 del 1985, riguardante le possibilita' di inquadramento di personale precario solo entro un determinato periodo temporale, ormai decorso. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, 2, 4, 7 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991. - S. n. 122/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 47
decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979
n. 761
art. 0