Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Ulteriore proroga, al 31 dicembre 2020, di deroghe alla pianificazione paesaggistica e all'obbligo di pianificazione congiunta tra Stato e Regione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di tutela del paesaggio e di leale collaborazione, della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, nonché eccedenza dalle competenze statutarie - Incompleta ricostruzione del sistema normativo di riferimento - Conseguente carente motivazione a fondamento dell'impugnazione - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del sistema normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 dello statuto reg. Sardegna e agli artt. 9, 117, secondo comma, lett. s), e 120 Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 17 del 2020, che proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2020, le previsioni della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, in materia di deroghe alla pianificazione paesaggistica e all'obbligo di pianificazione congiunta tra Stato e Regione. Il ricorrente non ha ottemperato all'onere di fornire un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione, avendo omesso di procedere ad una accurata ricostruzione del sistema normativo in cui la previsione impugnata si colloca, che sarebbe stata ancor più necessaria alla luce tanto del carattere eterogeneo delle previsioni prorogate, contraddistinte da molteplici e dettagliati presupposti applicativi, quanto del susseguirsi di interventi legislativi che ne hanno via via mutato il contenuto. Il ricorrente, inoltre, non ha allegato in maniera puntuale, né dimostrato che una complessa disciplina preordinata a incrementare il numero degli interventi assentibili in contrasto con la disciplina urbanistica interferisca anche con il diverso profilo della tutela del paesaggio. (Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2021 e n. 217 del 2020).
L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Il ricorrente ha l'onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con una argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa. (Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2021 e n. 20 del 2021).