Sentenza 484/1991 (ECLI:IT:COST:1991:484)
Massima numero 17860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 484/91 E. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE U.S.L. - PERSONALE DI SECONDO E QUARTO LIVELLO IN POSIZIONE DI PRECARIATO NEL BIENNIO 1989/90 - INQUADRAMENTO IN RUOLO PREVIA SELEZIONE RISERVATA PER TALI TITOLI - MANCATA OSSERVANZA DELLE LISTE DI COLLOCAMENTO - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI ASSUNZIONI E DEL PRINCIPIO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEGLI ORGANICI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 484/91 E. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE U.S.L. - PERSONALE DI SECONDO E QUARTO LIVELLO IN POSIZIONE DI PRECARIATO NEL BIENNIO 1989/90 - INQUADRAMENTO IN RUOLO PREVIA SELEZIONE RISERVATA PER TALI TITOLI - MANCATA OSSERVANZA DELLE LISTE DI COLLOCAMENTO - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI ASSUNZIONI E DEL PRINCIPIO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEGLI ORGANICI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'inquadramento in ruolo, a domanda, di personale di secondo e quarto livello, in posizione di precariato nel biennio 1989/90, previa selezione riservata per titoli e prescindendo dall'iscrizione nelle liste di collocamento leggi statali in materia cui la regione deve attenersi in sede di legislazione attuativa (v. masima C), e che, esauritosi il periodo transitorio considerato dalla l. n. 207 del 1985, hanno imposto per le assunzioni del personale in questione, la regola della non prescindibilita' dalle liste di collocamento (art. 16, l. n. 56 del 1987 e relativi decreti attuativi: d.p.c.m. 18 settembre 1987, n. 392, 27 dicembre 1988, s.n.; art. 5 d.P.R. n. 270 del 1987). Non puo' peraltro sostenersi la conformita' della previsione regionale all'art. 9, d.P.R. n. 761 del 1978 - consentendo detta norma l'assunzione per chiamata diretta solo per personale di secondo livello e sulla base dell'accordo nazionale unico - dovendosi altresi' rilevare il contrasto della previsione stessa con il principio del rispetto del limite degli organici (art. 97 Cost.), che fa dell'organizzazione un "prius" rispetto al reclutamento dei soggetti da assumere. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991. - S. nn. 20/1989, 998/1988.
L'inquadramento in ruolo, a domanda, di personale di secondo e quarto livello, in posizione di precariato nel biennio 1989/90, previa selezione riservata per titoli e prescindendo dall'iscrizione nelle liste di collocamento leggi statali in materia cui la regione deve attenersi in sede di legislazione attuativa (v. masima C), e che, esauritosi il periodo transitorio considerato dalla l. n. 207 del 1985, hanno imposto per le assunzioni del personale in questione, la regola della non prescindibilita' dalle liste di collocamento (art. 16, l. n. 56 del 1987 e relativi decreti attuativi: d.p.c.m. 18 settembre 1987, n. 392, 27 dicembre 1988, s.n.; art. 5 d.P.R. n. 270 del 1987). Non puo' peraltro sostenersi la conformita' della previsione regionale all'art. 9, d.P.R. n. 761 del 1978 - consentendo detta norma l'assunzione per chiamata diretta solo per personale di secondo livello e sulla base dell'accordo nazionale unico - dovendosi altresi' rilevare il contrasto della previsione stessa con il principio del rispetto del limite degli organici (art. 97 Cost.), che fa dell'organizzazione un "prius" rispetto al reclutamento dei soggetti da assumere. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991. - S. nn. 20/1989, 998/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 47
legge 28/02/1987
n. 56
art. 16
decreto del Presidente della Repubblica 20/05/1987
n. 270
art. 5