Sentenza 484/1991 (ECLI:IT:COST:1991:484)
Massima numero 17861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 484/91 F. REGIONE SICILIA - PERSONALE SANITARIO E AMMINISTRATIVO DELLE U.S.L. - AUTISTI, CENTRALINISTI E OPERAI; CAPO RIPARTIZIONE TITOLARE DI FUNZIONI O SERVIZIO AMMINISTRATIVO; COLLABORATORI COORDINATORI - INQUADRAMENTO IN PROFILI PROFESSIONALI - DIFFORMITA' DALLE TABELLE DI EQUIPARAZIONE STABILITE DALLA LEGGE STATALE - ECCESSO DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 484/91 F. REGIONE SICILIA - PERSONALE SANITARIO E AMMINISTRATIVO DELLE U.S.L. - AUTISTI, CENTRALINISTI E OPERAI; CAPO RIPARTIZIONE TITOLARE DI FUNZIONI O SERVIZIO AMMINISTRATIVO; COLLABORATORI COORDINATORI - INQUADRAMENTO IN PROFILI PROFESSIONALI - DIFFORMITA' DALLE TABELLE DI EQUIPARAZIONE STABILITE DALLA LEGGE STATALE - ECCESSO DEI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' consentito alla regione Sicilia, in sede di legislazione attuativa, spettantele in materia, (v. massima C) disporre inquadramenti di personale delle U.S.L. anche amministrativo, in profili professionali superiori o diversi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di equiparazione allegate al d.P.R. n. 761 del 1979. Non ha rilievo, al riguardo, che la normativa regionale sia riferibile a precedenti disposizioni di leggi dello Stato o della regione stessa (l. reg. n. 34 del 1987) in quanto la omessa impugnativa di queste ultime, per simili profili di illegittimita' costituzionale non puo' costituire precedente atto a giustificare l'emanazione di norme ripetitive della medesima illegittimita' e a sottrarre dette norme alle censure poste in relazione a precisi parametri. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi: l'art. 5 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991, che inquadra le qualifiche di autisti e centralinisti degli enti locali e operai dgli enti ospedalieri transitati alle U.S.L. come operai tecnici, anziche' come agenti tecnici (cfr. tab. G e F del d.P.R. n. 761 del 1979, art. 39 del d.P.R. n. 384 del 1990); l'art. 9 poiche' riferendosi al "capo ripartizione titolare di una funzione e/o servizio amministrativo", formula un'equiparazione non prevista nelle tabelle suddette; e l'art. 10, che l'equipara ai collaboratori coordinati, aventi la titolarita' di un ufficio di una cassa mutua provinciale da almeno cinque anni, con la qualifica di dirigente con almeno cinque anni nella qualifica stessa e nella posizione funzionale di direttore amministrativo, invece di ricomprendere tali collaboratori nel gruppo di qualifiche dei "collaboratori amministrativi" previste dalle tabelle statali.
Non e' consentito alla regione Sicilia, in sede di legislazione attuativa, spettantele in materia, (v. massima C) disporre inquadramenti di personale delle U.S.L. anche amministrativo, in profili professionali superiori o diversi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di equiparazione allegate al d.P.R. n. 761 del 1979. Non ha rilievo, al riguardo, che la normativa regionale sia riferibile a precedenti disposizioni di leggi dello Stato o della regione stessa (l. reg. n. 34 del 1987) in quanto la omessa impugnativa di queste ultime, per simili profili di illegittimita' costituzionale non puo' costituire precedente atto a giustificare l'emanazione di norme ripetitive della medesima illegittimita' e a sottrarre dette norme alle censure poste in relazione a precisi parametri. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi: l'art. 5 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991, che inquadra le qualifiche di autisti e centralinisti degli enti locali e operai dgli enti ospedalieri transitati alle U.S.L. come operai tecnici, anziche' come agenti tecnici (cfr. tab. G e F del d.P.R. n. 761 del 1979, art. 39 del d.P.R. n. 384 del 1990); l'art. 9 poiche' riferendosi al "capo ripartizione titolare di una funzione e/o servizio amministrativo", formula un'equiparazione non prevista nelle tabelle suddette; e l'art. 10, che l'equipara ai collaboratori coordinati, aventi la titolarita' di un ufficio di una cassa mutua provinciale da almeno cinque anni, con la qualifica di dirigente con almeno cinque anni nella qualifica stessa e nella posizione funzionale di direttore amministrativo, invece di ricomprendere tali collaboratori nel gruppo di qualifiche dei "collaboratori amministrativi" previste dalle tabelle statali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 20/12/1979
n. 761
art. 0 tab all.