Sentenza 484/1991 (ECLI:IT:COST:1991:484)
Massima numero 17862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17856  17857  17858  17859  17860  17861  17863  17864


Titolo
SENT. 484/91 G. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLE U.S.L. - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - INQUADRAMENTO A COLLABORATORE DIRETTIVO - REQUISITI - ANZIANITA' DI CINQUE ANNI NELLA QUALIFICA DI APPARTENENZA E TITOLO DI STUDIO ANCHE INFERIORE ALLA LAUREA - APPLICAZIONE IN VIA ESTENSIVA DI BENEFICIO PREVISTO DALL'ACCORDO OSPEDALIERO DEL 17 FEBBRAIO 1979, ORMAI CESSATO NEGLI EFFETTI - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE IN VIGORE IN MATERIA SANITARIA E DELLA DISCIPLINA STABILITA DAI NUOVI CONTRATTI - ECCESSO DAI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' precluso alla regione Sicilia, in sede di potesta' di attuazione spettantele in materia di disciplina del personale delle U.S.L. (v. massima C), estendere l'applicabilita' di disposizioni contenute nell'accordo ospedaliero del 17 febbraio 1979, antecedente all'istituzione del servizio sanitario nazionale e alla relativa disciplina del personale, nonche' all'entrata in vigore, al 31 dicembre 1982, dei nuovo contratti collettivi. Non puo' quindi essere disposto in riferimento all'art. 74 di detto accordo, che consentiva l'inquadramento a collaboratore direttivo degli aggiunti principali ad esaurimento (pur con titolo di studio inferiore alla laurea), ma al raggiungimento di 5 anni di anzianita', l'applicazione di tale beneficio a favore degli assistenti amministrativi regionali. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 11 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/1978  n. 833  art. 0