Sentenza 484/1991 (ECLI:IT:COST:1991:484)
Massima numero 17863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 484/91 H. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLA U.S.L. - MEDICI PSICOLOGI DEI CONSULTORI FAMILIARI - ISTITUZIONE DI POSTI DELLA QUALIFICA INTERMEDIA, MEDIANTE INTEGRALE TRASFORMAZIONE DI QUELLA NAZIONALE E ASSUNZIONE DI ASSISTENTI MEDICI E COLLABORATORI PSICOLOGI AL CONCORSO RISERVATO PER LA COPERTURA DEI POSTI TRASFORMATI - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 484/91 H. REGIONE SICILIA - PERSONALE DELLA U.S.L. - MEDICI PSICOLOGI DEI CONSULTORI FAMILIARI - ISTITUZIONE DI POSTI DELLA QUALIFICA INTERMEDIA, MEDIANTE INTEGRALE TRASFORMAZIONE DI QUELLA NAZIONALE E ASSUNZIONE DI ASSISTENTI MEDICI E COLLABORATORI PSICOLOGI AL CONCORSO RISERVATO PER LA COPERTURA DEI POSTI TRASFORMATI - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE - ECCESSO DAI LIMITI DELLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La trasformazione di una qualifica in un'altra superiore mira ad ampliare le prospettive di progressione funzionale del personale attraverso un'estensione delle possibilita' di accesso al livello superiore, il che' e' in contrasto con la disciplina posta dalla legge dello Stato, rispetto alla quale il legislatore regionale, in virtu' del principio posto dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978, ha solo il potere di emanare norme di attuazione (v. massima C). Esorbitano da tale potesta' e sono conseguentemente illegittimi, gli artt. 12 e 13 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991, in quanto prevedono l'istituzione di posti della qualifica intermedia, mediante la integrale trasformazione di quella iniziale per i profili dei medici e degli psicologi dei consultori familiari, e ammettono gli assistenti medici e i collaboratori psicologi in servizio presso quelle strutture a concorso riservato per la prima copertura dei posti trasformati e cio' in violazione sia degli artt. 8 e 78 del d.P.R. n. 384 del 1990 - che invece autorizzano le regioni ad operare la detta trasformazione soltanto in ben definiti limiti percentuali e secondo le disposizioni del Ministro della sanita' - sia della normativa generale delle assunzioni mediante concorso (v. massima D).
La trasformazione di una qualifica in un'altra superiore mira ad ampliare le prospettive di progressione funzionale del personale attraverso un'estensione delle possibilita' di accesso al livello superiore, il che' e' in contrasto con la disciplina posta dalla legge dello Stato, rispetto alla quale il legislatore regionale, in virtu' del principio posto dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978, ha solo il potere di emanare norme di attuazione (v. massima C). Esorbitano da tale potesta' e sono conseguentemente illegittimi, gli artt. 12 e 13 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991, in quanto prevedono l'istituzione di posti della qualifica intermedia, mediante la integrale trasformazione di quella iniziale per i profili dei medici e degli psicologi dei consultori familiari, e ammettono gli assistenti medici e i collaboratori psicologi in servizio presso quelle strutture a concorso riservato per la prima copertura dei posti trasformati e cio' in violazione sia degli artt. 8 e 78 del d.P.R. n. 384 del 1990 - che invece autorizzano le regioni ad operare la detta trasformazione soltanto in ben definiti limiti percentuali e secondo le disposizioni del Ministro della sanita' - sia della normativa generale delle assunzioni mediante concorso (v. massima D).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 47
decreto del Presidente della Repubblica 28/11/1990
n. 384
art. 8
decreto del Presidente della Repubblica 28/11/1990
n. 384
art. 78