Sentenza 484/1991 (ECLI:IT:COST:1991:484)
Massima numero 17864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 484/91 I. REGIONE SICILIANA - PERSONALE DELLE U.S.L. - INFERMIERI GENERICI - ISTITUZIONE DI CORSI SPECIALI A REGIME PER INFERMIERI PROFESSIONALI CON TRASFORMAZIONE DEI POSTI IN ORGANICO AL TERMINE DEI CORSI STESSI - APPLICAZIONE DI PREVISIONE CONTENUTA IN LEGGE DELLO STATO NON PIU' IN VIGORE - VIOLAZIONE DEI LIMITI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 484/91 I. REGIONE SICILIANA - PERSONALE DELLE U.S.L. - INFERMIERI GENERICI - ISTITUZIONE DI CORSI SPECIALI A REGIME PER INFERMIERI PROFESSIONALI CON TRASFORMAZIONE DEI POSTI IN ORGANICO AL TERMINE DEI CORSI STESSI - APPLICAZIONE DI PREVISIONE CONTENUTA IN LEGGE DELLO STATO NON PIU' IN VIGORE - VIOLAZIONE DEI LIMITI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' precluso alla regione, in sede di legislazione attuativa, applicare una disposizione di legge statale che abbia avuto efficacia limitata nel tempo e carattere di straordinarieta', quale, nella specie, la l. n. 243 del 1980, contenente specifiche modalita' per la "straordinaria riqualificazione degli infermieri generici". E' pertanto costituzionalmente illegitimo anche per l'ulteriore contrasto con i principi di ragionevolezza e di non arbitrarieta' e quindi di buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto comporta un indeterminato accrescimento degli organici degli infermieri professionali, l'art. 6 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991, il quale autorizza la costituzione dei corsi speciali "a regime" per infermieri professionali, riservati agli operatori professionali di seconda categoria (infermieri generici) e la necessaria trasformazione dei posti in organico al termine dei corsi predetti.
E' precluso alla regione, in sede di legislazione attuativa, applicare una disposizione di legge statale che abbia avuto efficacia limitata nel tempo e carattere di straordinarieta', quale, nella specie, la l. n. 243 del 1980, contenente specifiche modalita' per la "straordinaria riqualificazione degli infermieri generici". E' pertanto costituzionalmente illegitimo anche per l'ulteriore contrasto con i principi di ragionevolezza e di non arbitrarieta' e quindi di buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto comporta un indeterminato accrescimento degli organici degli infermieri professionali, l'art. 6 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991, il quale autorizza la costituzione dei corsi speciali "a regime" per infermieri professionali, riservati agli operatori professionali di seconda categoria (infermieri generici) e la necessaria trasformazione dei posti in organico al termine dei corsi predetti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 28/12/1978
n. 833
art. 47