Sentenza 484/1991 (ECLI:IT:COST:1991:484)
Massima numero 17864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17856  17857  17858  17859  17860  17861  17862  17863


Titolo
SENT. 484/91 I. REGIONE SICILIANA - PERSONALE DELLE U.S.L. - INFERMIERI GENERICI - ISTITUZIONE DI CORSI SPECIALI A REGIME PER INFERMIERI PROFESSIONALI CON TRASFORMAZIONE DEI POSTI IN ORGANICO AL TERMINE DEI CORSI STESSI - APPLICAZIONE DI PREVISIONE CONTENUTA IN LEGGE DELLO STATO NON PIU' IN VIGORE - VIOLAZIONE DEI LIMITI ALLA POTESTA' LEGISLATIVA DI ATTUAZIONE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' precluso alla regione, in sede di legislazione attuativa, applicare una disposizione di legge statale che abbia avuto efficacia limitata nel tempo e carattere di straordinarieta', quale, nella specie, la l. n. 243 del 1980, contenente specifiche modalita' per la "straordinaria riqualificazione degli infermieri generici". E' pertanto costituzionalmente illegitimo anche per l'ulteriore contrasto con i principi di ragionevolezza e di non arbitrarieta' e quindi di buon andamento (art. 97 Cost.), in quanto comporta un indeterminato accrescimento degli organici degli infermieri professionali, l'art. 6 della legge della regione siciliana approvata il 1-2 maggio 1991, il quale autorizza la costituzione dei corsi speciali "a regime" per infermieri professionali, riservati agli operatori professionali di seconda categoria (infermieri generici) e la necessaria trasformazione dei posti in organico al termine dei corsi predetti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  28/12/1978  n. 833  art. 47