Sentenza 485/1991 (ECLI:IT:COST:1991:485)
Massima numero 17890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 485/91. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.N.A.I.L. - AZIONE DIRETTA DELL'INFORTUNATO E, IN REGRESSO, DELL'I.N.A.I.L., VERSO IL DATORE DI LAVORO IN SEGUITO A CONDANNA PENALE DEL MEDESIMO PER IL FATTO DA CUI L'INFORTUNIO E' DERIVATO - NON ASSICURATA TUTELA, IN ENTRAMBI I CASI, DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 485/91. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA I.N.A.I.L. - AZIONE DIRETTA DELL'INFORTUNATO E, IN REGRESSO, DELL'I.N.A.I.L., VERSO IL DATORE DI LAVORO IN SEGUITO A CONDANNA PENALE DEL MEDESIMO PER IL FATTO DA CUI L'INFORTUNIO E' DERIVATO - NON ASSICURATA TUTELA, IN ENTRAMBI I CASI, DEL DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
L'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo la ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale - nell'attribuire all'INAIL, nei casi previsti dall'art. 10, il diritto di regresso, contro le persone civilmente responsabili del reato che ha provocato l'infortunio, per il recupero delle somme pagate a titolo di indennita' e delle spese accessorie, nei limiti del risarcimento spettante all'infortunato - consente all'istituto di avvalersi, per la determinazione di tale limite, anche delle somme che l'infortunato ha diritto di pretendere a titolo di risarcimento del danno biologico; e cio' benche' la prestazione assicurativa erogata corrisponda soltanto alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa generica. Conseguentemente, il sesto ed il settimo comma dell'art. 10 stabiliscono che, sempre in caso di infortunio sul lavoro dipendente da reato, il lavoratore assicurato ha diritto al risarcimento del danno biologico non compreso nella garanzia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, calcolato secondo i criteri civilistici e complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennita' corrisposte dall'INAIL. Queste disposizioni (delle quali quella dell'art. 11 ha effetti del tutto equivalenti, sotto gli aspetti in questione, a quelli per cui l'art. 1916 cod. civ. e' stato, con sent. n. 356 del 1991, riconosciuto illegittimo) sono entrambe in contrasto con il principio costituzionale dell'integrale e non limitabile tutela risarcitoria del danno biologico, che, in se' considerato, prescinde dalla eventuale perdita o riduzione di reddito e va riferito alla integralita' dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attivita', le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita. Pertanto sia l'art. 10, sesto e settimo comma, sia l'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, debbono essere dichiarati illegittimi, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui non salvaguardano il diritto del lavoratore all'integrale risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa. - Sul principio della integrale tutela risarcitoria del danno biologico, e, in particolare, riguardo al "diritto di surroga" di cui all'art. 1916 cod. civ.: S. n. 356/1991.
L'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo la ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale - nell'attribuire all'INAIL, nei casi previsti dall'art. 10, il diritto di regresso, contro le persone civilmente responsabili del reato che ha provocato l'infortunio, per il recupero delle somme pagate a titolo di indennita' e delle spese accessorie, nei limiti del risarcimento spettante all'infortunato - consente all'istituto di avvalersi, per la determinazione di tale limite, anche delle somme che l'infortunato ha diritto di pretendere a titolo di risarcimento del danno biologico; e cio' benche' la prestazione assicurativa erogata corrisponda soltanto alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa generica. Conseguentemente, il sesto ed il settimo comma dell'art. 10 stabiliscono che, sempre in caso di infortunio sul lavoro dipendente da reato, il lavoratore assicurato ha diritto al risarcimento del danno biologico non compreso nella garanzia dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali solo se e solo nella misura in cui il danno risarcibile, calcolato secondo i criteri civilistici e complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennita' corrisposte dall'INAIL. Queste disposizioni (delle quali quella dell'art. 11 ha effetti del tutto equivalenti, sotto gli aspetti in questione, a quelli per cui l'art. 1916 cod. civ. e' stato, con sent. n. 356 del 1991, riconosciuto illegittimo) sono entrambe in contrasto con il principio costituzionale dell'integrale e non limitabile tutela risarcitoria del danno biologico, che, in se' considerato, prescinde dalla eventuale perdita o riduzione di reddito e va riferito alla integralita' dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attivita', le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita. Pertanto sia l'art. 10, sesto e settimo comma, sia l'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, debbono essere dichiarati illegittimi, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, nella parte in cui non salvaguardano il diritto del lavoratore all'integrale risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa. - Sul principio della integrale tutela risarcitoria del danno biologico, e, in particolare, riguardo al "diritto di surroga" di cui all'art. 1916 cod. civ.: S. n. 356/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte