Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Personale della Giunta e del Consiglio - Definizione della capacità assunzionale della Regione, mediante determinazione cumulativa della spesa e ripartizione proporzionale delle risorse - Criteri di ripartizione della spesa, anche sulla base di intese tra Giunta e Consiglio - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Assoluta genericità della doglianza - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile, per assoluta genericità della doglianza, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 29 del 2020 che, nel definire la capacità assunzionale della Regione, determina cumulativamente la spesa relativa al personale della Giunta e del Consiglio e ripartisce proporzionalmente le risorse da destinare ai due diversi organi, salva la facoltà di stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto. Il ricorrente si limita a dedurre la violazione del parametro richiamato senza minimamente chiarire il meccanismo attraverso cui si realizzerebbe il preteso vulnus. (Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2021, n. 95 del 2021 e n. 25 del 2021; ordinanza n. 140 del 2020).
Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria d'illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale, rispetto a quelli instaurati in via incidentale. Più in particolare, il ricorrente ha non solo l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, ma anche quello di allegare, a sostegno delle questioni proposte, una motivazione non meramente assertiva. Il ricorso deve cioè contenere l'indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati e una, sia pur sintetica, argomentazione a supporto delle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2021 e n. 95 del 2021).