Sentenza 486/1991 (ECLI:IT:COST:1991:486)
Massima numero 17904
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17899  17900  17901  17902  17903


Titolo
SENT. 486/91 F. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - "ACCESSIONE INVERTITA" - AREE PRIVATE UTILIZZATE 'SINE TITULO' A FINI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DIVIETO DI RETROCESSIONE E DIRITTO DEL PROPRIETARIO AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INAPPLICABILITA' NELL'IPOTESI DI MANCANZA ASSOLUTA DEL PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI PROVVEDIMENTO EMESSO E CADUCATO 'EX TUNC' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'art. 3 della L. 27 ottobre 1988 n. 458, vietando la retrocessione del terreno utilizzato 'sine titulo' per fini di edilizia residenziale pubblica e riconoscendo al proprietario solo il diritto al risarcimento del danno, recepisce, nello specifico settore dell'edilizia residenziale pubblica, la figura - di creazione giurisprudenziale - della cd. accessione invertita, estendondola a tutte le opere di edilizia sociale, ivi comprese quelle realizzate da soggetti privati e, percio', non qualificabili come pubbliche; pertanto, diversamente dallo schema giurisprudenziale, la previsione legislativa contempla la sola ipotesi di provvedimento espropriativo emesso e poi dichiarato illegittimo, e non anche quella di assoluta mancanza del provvedimento stesso, determinando cosi' una disparita' di trattamento priva di una sufficiente giustificazione razionale, atteso che entrambe le ipotesi conducono all'identica situazione finale di carenza di potere. Pertanto - esclusa la possibilita' di superare la rilevata discriminazione in via di interpretazione estensiva o di applicazione analogica - va dichiarata l'illegittimita' cosituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 3, L. n. 458 cit., nella parte in cui non prevede che al proprietario del terreno utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica senza che sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio possa applicarsi la disciplina da detta norma prevista per l'ipotesi in cui - nella medesima situazione - il provvedimento espropriativo sia stato dichiarato illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte